Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/79: Modifica dell’ordinanza del DFF concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante · 9 pagine

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di prelievo). Tale importo può tuttavia essere ridotto per le persone che non hanno raggiunto un’età determinata o che attraversano la frontiera frequentemente o che hanno soggiornato al di fuori del Paese per meno di 24 ore. Al momento della conclusione della Convenzione nel 1999, 75 DSP corrispondevano a circa 154 franchi, oggi invece a 90 franchi.

− Unione europea

Gli Stati membri dell’Unione europea esentano dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise le importazioni delle merci di viaggiatori provenienti da Paesi terzi, il cui valore totale non è superiore a 300 euro per persona4. Nel caso dei viaggiatori aerei e via mare, il limite (soglia monetaria) è di 430 euro. Gli Stati membri possono ridurre il limite per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni (esso non può tuttavia essere inferiore a 150 euro).

Inoltre, gli Stati membri possono ridurre il limite per le persone residenti nella zona di frontiera, i lavoratori frontalieri nonché il personale dei mezzi di trasporto. Gli Stati limitrofi della Svizzera usufruiscono di tale possibilità (Francia 75 euro, Italia 50 euro, Austria 40 euro, Germania 90 euro). Questa limitazione si applica alle persone residenti in Comuni prossimi alla frontiera, se il loro viaggio non supera 15 km in linea d’aria dal luogo dell’entrata. Se il viaggiatore prova che egli si reca oltre la zona di frontiera del Paese terzo confinante, può usufruire del limite più elevato.

4 Procedura di consultazione

Al fine di modificare l’ordinanza del DFF del 2 aprile 20145 concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante, dal 30 novembre 2023 al 15 marzo 2024 si svolge una procedura di consultazione.

5 Punti essenziali del progetto

La mozione della CdF-N 19.3975 richiede che l’equità fiscale nel traffico turistico venga migliorata. Ciò segnatamente mediante la riduzione del limite di franchigia secondo il valore e/o l’adeguamento di tale limite alla soglia minima per l’esenzione del Paese di provenienza.

In attuazione della mozione, il limite di franchigia secondo il valore deve essere in generale ridotto da 300 a 150 franchi. A tal fine è necessario un adeguamento dell’ordinanza del DFF concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante. Per poter attuare in modo efficace le nuove disposizioni, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è tenuto ad aumentare i controlli nonché a infliggere multe anche in caso di importi esigui. Un limite di franchigia secondo il valore ancora più basso comporterebbe un onere sproporzionato per i consumatori e per l’UDSC.

La riduzione generale del limite di franchigia secondo il valore nel traffico turistico a 150 franchi entrerà in vigore il 1° gennaio 2025.

4Direttiva 2007/74/CE del Consiglio del 20 dicembre 2007 sull’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi.

5 RS 641.204