Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/79: Modifica dell’ordinanza del DFF concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante · 9 pagine

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Il limite di franchigia secondo il valore si basa sulla Convenzione di Kyoto riveduta e ratificata dalla Svizzera6. Essa raccomanda di garantire un limite di franchigia secondo il valore pari a 75 DSP, in aggiunta alle quantità esenti da tributi per bevande alcoliche e tabacchi. Al momento della conclusione del protocollo nel 1999, ciò corrispondeva a circa 154 franchi, oggi invece a 90 franchi. Nel caso di un limite generale al di sotto di 75 DSP, risulterebbe necessario formulare una riserva.

Salvo alcune eccezioni, le merci del traffico turistico sono esenti da dazio. Per determinate merci come carne, burro, olio, bevande alcoliche e tabacchi sono previste quantità massime esenti da dazio. Ciò significa che le merci possono essere importate in esenzione da dazio soltanto entro questi limiti; per le quantità che superano i limiti il dazio è dovuto. Le quantità esenti da dazio sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto se vengono importate entro i limiti di franchigia secondo il valore previsti. In caso contrario, l’imposta sul valore aggiunto è dovuta.

Più il limite di franchigia secondo il valore è basso, maggiore è il numero di sdoganamenti per gli acquisti di piccola entità. Nel caso di un limite di franchigia secondo il valore inferiore a 150 franchi, tale numero aumenterebbe in modo massiccio. Anche se venisse ampiamente utilizzata l’app QuickZoll, molte persone vorrebbero comunque continuare a sdoganare le merci allo sportello. L’onere amministrativo per l’UDSC sarebbe sensibilmente maggiore a causa di questi sdoganamenti aggiuntivi. Anche i viaggiatori subirebbero un simile onere amministrativo per acquisti di piccola entità. Inoltre, si dovrebbe tenere conto di un incremento dell’attività di contrabbando.

Con un limite di franchigia secondo il valore di 150 franchi, molte merci non possono mai essere importate completamente esenti da imposta a causa della soglia minima per l’esenzione nei Paesi limitrofi. In Italia, ad esempio, è possibile richiedere la restituzione dell’imposta sul valore aggiunto solamente a partire da un importo pari a 155 euro per operazione di vendita. Nel caso di acquisti effettuati in Germania, Austria e Francia, in futuro le merci potranno essere importate completamente in esenzione da imposta soltanto per un importo compreso tra 50 euro (Germania), 75 euro (Austria) o 100 euro (Francia) e 150 franchi, a condizione che venga effettivamente chiesta la restituzione dell’imposta sul valore aggiunto estera. Pertanto, la riduzione del limite di franchigia secondo il valore da 300 a 150 franchi permette anche di adempiere ampiamente le richieste avanzate nelle iniziative cantonali 18.300 e 18.316.

6 Alternative esaminate e respinte

6.1 Limite di franchigia secondo il valore adeguato alla soglia per l’esenzione del Paese di provenienza

Nel caso di un limite di franchigia secondo il valore adeguato alla soglia per l’esenzione del Paese di provenienza, come proposto con la mozione 19.3975, l’attuazione delle disposizioni risulterebbe estremamente complessa sia per i viaggiatori sia per l’UDSC. Inoltre, l’applicazione di limiti di franchigia secondo il valore diversi in base al Paese di provenienza è in contraddizione con il principio dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) della nazione più favorita.

6 Protocollo di emendamento del 26 giu. 1999 della Convenzione internazionale del 18 mag. 1973 per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali (S 0.631.21).