Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/79: Modifica dell’ordinanza del DFF concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante · 9 pagine

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1 Situazione iniziale

Al momento i viaggiatori che varcano il confine svizzero possono importare in esenzione da imposta merci destinate all’uso privato o da regalare fino a un valore complessivo di 300 franchi per persona. Con «viaggiatore» si intende una persona che varca il confine doganale per turismo, acquisti, scopi sportivi o professionali, motivi di salute o altre ragioni. Il limite di franchigia secondo il valore è accordato alla stessa persona una sola volta al giorno.

In seguito al rapporto del Consiglio federale del 29 maggio 2019 in adempimento del postulato 17.3360 Ripercussioni della sopravvalutazione del franco sull’IVA, depositato dalla Commissione delle finanze del Consiglio nazionale (CdF-N), la CdF-N ha presentato la mozione 19.3975 Migliorare l’equità fiscale nel flusso di merci del piccolo traffico di confine. Quest’ultima richiede l’elaborazione di un progetto di legge volto a migliorare l’equità fiscale nel traffico turistico, tenendo conto delle nuove possibilità tecniche (p. es. l’app QuickZoll). Ciò segnatamente mediante la riduzione del limite di franchigia secondo il valore e/o l’adeguamento di tale limite alla soglia minima per l’esenzione del Paese di provenienza.

Inoltre, sempre nell’ambito del turismo degli acquisti, sono state presentate anche le iniziative del Cantone di San Gallo 18.300 Evitiamo di sovvenzionare il turismo degli acquisti e del Cantone di Turgovia 18.316 Eliminazione del limite di franchigia per il turismo degli acquisti.

Nell’autunno del 2021 le Camere federali hanno accolto la mozione della CdF-N 19.3975 nonché dato seguito alle due iniziative cantonali. Per l’attuazione, le Commissioni dell’economia e dei tributi (CET) e il Consiglio federale sono stati incaricati di elaborare un progetto di legge. La CET del Consiglio degli Stati ha sospeso i lavori relativi alle iniziative cantonali affinché le basi legali potessero essere elaborate nell’ambito dell’attuazione della mozione della CdF-N.

2 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 20201 sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 20202 sul programma di legislatura 2019–2023.

3 Diritto comparato, in particolare con il diritto europeo

− A livello internazionale

La pratica raccomandata 1.17 dell’allegato specifico J al protocollo di emendamento del 26 giugno 19993 della Convenzione internazionale del 18 maggio 1973 per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali prevede che, oltre ai beni consumabili, per i quali sono fissate quantità massime per l’ammissione in franchigia da dazi e tasse all’importazione (bevande alcoliche e tabacchi), i viaggiatori sono autorizzati ad importare in franchigia da dazi e tasse all’importazione merci assolutamente prive di carattere commerciale e il cui valore globale non supera i 75 DSP (ovvero diritti speciali

1FF 2020 1565

2FF 2020 7365

3 RS 0.631.21