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Consultazione 2023/90: Rapporto esplicativo sulla revisione delle ordinanze concernenti l’accesso alla rete ferroviaria e dell’ordinanza sugli orari · 5 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 10c, rubrica
Indennizzo nel rimanente traffico
(art. 11b cpv. 9 e 10 OARF)
Art. 10d Importo forfettario in caso di annuncio non tempestivo
di una limitazione della capacità
(art. 11b cpv. 12 OARF)
1Se non annuncia tempestivamente una limitazione della capacità, il gestore dell’infrastruttura versa all’impresa di trasporto ferroviario un importo forfettario di 2000 franchi per treno interessato.
2Se la deviazione su rotaia non è possibile, l’importo forfettario è di 3000 franchi per treno interessato.
Art. 11–12a
Abrogati
II
1L’allegato 1a è modificato secondo la versione qui annessa.
2L’ex allegato 1a diventa allegato 1abis.
3L’allegato 5 è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr