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Consultazione 2023/90: Rapporto esplicativo sulla revisione delle ordinanze concernenti l’accesso alla rete ferroviaria e dell’ordinanza sugli orari · 5 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 10c, rubrica

Indennizzo nel rimanente traffico

(art. 11b cpv. 9 e 10 OARF)

Art. 10d Importo forfettario in caso di annuncio non tempestivo

di una limitazione della capacità

(art. 11b cpv. 12 OARF)

1Se non annuncia tempestivamente una limitazione della capacità, il gestore dell’infrastruttura versa all’impresa di trasporto ferroviario un importo forfettario di 2000 franchi per treno interessato.

2Se la deviazione su rotaia non è possibile, l’importo forfettario è di 3000 franchi per treno interessato.

Art. 11–12a

Abrogati

II

1L’allegato 1a è modificato secondo la versione qui annessa.

2L’ex allegato 1a diventa allegato 1abis.

3L’allegato 5 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr