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Consultazione 2023/90: Rapporto esplicativo sulla revisione delle ordinanze concernenti l’accesso alla rete ferroviaria e dell’ordinanza sugli orari · 6 pagine

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Ordinanza sugli orari (OOra)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 13 capoverso 3 della legge del 20 marzo 20091 sul trasporto

di viaggiatori (LTV),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

1La presente ordinanza disciplina la procedura di allestimento e di pubblicazione degli orari delle corse regolari destinate al trasporto di viaggiatori delle seguenti imprese:

a. imprese titolari di una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l’articolo 6 LTV e imprese a loro parificate in virtù di un accordo internazionale;

b. imprese che si sottopongono volontariamente alla presente ordinanza.

2L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) può accordare alle imprese deroghe all’obbligo di allestire e pubblicare l’orario per le offerte che non sono liberamente accessibili.

Art. 2 Contenuto e durata di validità dell’orario

1L’orario fissa l’offerta vincolante di trasporto pubblico, coordinata a livello nazionale, per un anno d’orario.

2L’UFT determina l’inizio e la durata dell’anno d’orario tenendo conto delle normative degli Stati limitrofi.

RS 745.13

1 RS 745.1