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Consultazione 2023/90: Rapporto esplicativo sulla revisione delle ordinanze concernenti l’accesso alla rete ferroviaria e dell’ordinanza sugli orari · 7 pagine
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Ordinanza concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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L’ordinanza del 25 novembre 19981 concernente l’accesso alla rete ferroviaria è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 4
4Le disposizioni di cui alla sezione 6 sui prezzi delle tracce si applicano anche alle tratte per le quali la Confederazione ha concluso rispettivamente una convenzione sulle prestazioni secondo l’articolo 51 Lferr con il gestore dell’infrastruttura e una convenzione sull’offerta secondo l’articolo 21 dell’ordinanza dell’11 novembre 20092 sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori con l’impresa di trasporto ferroviario.
Art. 3 cpv. 2, art. 4 e 5a
Abrogati
Art. 5b Copertura assicurativa
(art. 8d cpv. 1 lett. b Lferr)
1La copertura assicurativa è sufficiente se l’impresa:
RU 1999 1070