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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»
b. la denominazione precisa di tutte le sostanze di base usate e la loro concentrazione;
c. la quantità netta di prodotto di base espressa come segue:
1. per i preparati solidi: in grammi o chilogrammi,
2. per i gas: in grammi, chilogrammi, millilitri o litri,
3. per i preparati liquidi: in millilitri o litri;
d. le condizioni e restrizioni relative alla sostanza di base;
e. la data di scadenza, se il prodotto si conserva per un periodo inferiore a due anni.
4I prodotti di base contenenti sostanze chimiche e che soddisfano i criteri per le sostanze o i preparati pericolosi ai sensi dell’articolo 3 OPChim51 devono essere etichettati per analogia conformemente all’articolo 10 capoversi 1, 2 e 4–6 e all’articolo 11 OPChim.
Art. 117 Lingue impiegate nell’etichetta
L’etichetta deve essere redatta in almeno una lingua ufficiale del luogo di fornitura.
Art. 118 Pubblicità
1La pubblicità dei prodotti di base può contenere esclusivamente affermazioni sugli usi elencati nelle condizioni e restrizioni relative alle sostanze di base approvate.
2La pubblicità dei prodotti di base non può contenere:
a. informazioni, sotto forma testuale o grafica, potenzialmente fuorvianti per quanto riguarda i possibili rischi per la salute umana o degli animali o per l’ambiente, come i termini «a basso rischio», «non tossico» o «innocuo»;
b. rappresentazioni visive di pratiche potenzialmente pericolose, quali la miscelazione o l’uso di prodotti di base senza adeguati indumenti protettivi, il loro uso vicino ad alimenti o da parte di bambini o nelle loro vicinanze.
Capitolo 3: Fornitura e uso
Art. 119 Fornitura
Per le aziende che immettono sul mercato prodotti di base si applica per analogia l’articolo 59 OPChim52.
51 RS 813.11
52 RS 813.11