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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 120 Uso
1I prodotti di base possono essere usati da utilizzatori professionali e non professionali. Il loro uso è disciplinato dall’allegato 2.5 numero 1 ORRPChim53.
2Chi usa prodotti di base contenenti sostanze di base che sono considerate approvate a norma del regolamento 1107/200954 deve rispettare le condizioni e restrizioni di cui all’articolo 6 dello stesso regolamento.
3Chi usa prodotti di base contenenti sostanze di base che sono state approvate conformemente all’articolo 28 deve rispettare le condizioni e restrizioni di cui all’allegato 1.
Titolo sesto: Disposizioni comuni per i prodotti fitosanitari e i prodotti di base
Capitolo 1: Obbligo di diligenza
Art. 121 Principio
1I prodotti fitosanitari e i prodotti di base possono essere utilizzati solo per gli usi per i quali sono stati omologati.
2Nell’uso devono essere applicati i principi di buona pratica fitosanitaria e rispettate le condizioni stabilite nell’omologazione e specificate sull’etichetta o in un documento di accompagnamento.
Art. 122 Apparecchi per l’applicazione di prodotti fitosanitari e prodotti di
base
1Se sono utilizzati apparecchi per l’applicazione, essi devono consentire un uso mirato e conforme dei prodotti fitosanitari e dei prodotti di base.
2Se per l’applicazione sono utilizzati apparecchi a presa di forza o semoventi dotati di un serbatoio di oltre 400 litri, essi devono essere equipaggiati con un serbatoio d’acqua per il lavaggio e con un sistema automatico di pulizia interna. La pulizia di pompa, filtro, condotte e ugelli deve avvenire sulla superficie trattata.
Art. 123 Controllo degli apparecchi per l’applicazione di prodotti fitosanitari
e prodotti di base
Chi utilizza apparecchi a presa di forza o semoventi deve farli controllare almeno una volta ogni tre anni civili da un servizio riconosciuto dal Cantone per quanto concerne i requisiti di cui all’articolo 122. I difetti riscontrati devono essere eliminati entro un termine adeguato stabilito dal Cantone.
53 RS 814.81
54 V. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1.