Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine

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quisiti relativi al fascicolo rimangono immutati, salvo quando è esplicitato diversamente.

Art. 45 Omologazione di prodotti fitosanitari che sono già stati omologati in uno

Stato membro dell’UE

L’articolo 45 consente, a determinate condizioni, l’omologazione semplificata di un prodotto fitosanitario se è già stato omologato un prodotto identico in uno Stato membro dell’UE in cui predominano condizioni agronomiche, climatiche e ambientali comparabili con la Svizzera. Poiché la Svizzera non partecipa all’esame zonale dell’UE, quest’articolo introduce la possibilità di rinunciare a una valutazione in Svizzera qualora il richiedente presenti il rapporto di valutazione degli Stati membri dell’UE. La verifica del rispetto dei criteri è già stata condotta nello Stato membro dell’UE e non deve essere ripetuta in Svizzera. Inoltre, i metodi di valutazione applicati nel rapporto presentato coincidono con quelli usati in Svizzera. Questo può concernere anche solo una parte della valutazione (p. es. solo il settore della protezione degli utenti).

La condizione per l’applicazione di quest’articolo è che un prodotto fitosanitario identico sia omologato, nello Stato membro dell’UE in questione, per gli stessi usi e le stesse condizioni d’uso del prodotto fitosanitario di cui si chiede l’omologazione. Inoltre, alla domanda deve essere allegato il rapporto di valutazione (cfr. anche i requisiti concernenti il fascicolo di cui all’art. 60). Il rapporto deve contenere in particolare le parti relative agli stessi metodi di valutazione, affinché non siano valutate una seconda volta in Svizzera. Se lo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione non coincide con lo Stato membro della zona che ha pubblicato il rapporto di valutazione, devono essere presentati il rapporto redatto dallo Stato rapportante e il commento a tale rapporto dello Stato omologante.

Per fornire la prova che il prodotto fitosanitario è identico al prodotto omologato nello Stato membro dell’UE in questione, nel rapporto di valutazione devono essere presenti anche le informazioni confidenziali non oscurate sulla composizione del prodotto fitosanitario.

Il rapporto di valutazione dello Stato membro dell’UE deve essere presentato in aggiunta al fascicolo conformemente all’articolo 56 (art. 60).

Dell’articolo 45 ci si può avvalere anche per l’estensione dell’omologazione per un nuovo uso di un prodotto fitosanitario già omologato.

Sulla base del rapporto di valutazione presentato e dei risultati della valutazione dei settori per i quali sono definiti metodi di valutazione specifici in Svizzera, sono fissate condizioni d’uso adeguate alle circostanze svizzere. Per esempio, le misure per la protezione degli utenti possono essere riprese direttamente dal rapporto di valutazione dello Stato membro dell’UE. Al contrario, i possibili residui nelle acque devono essere valutati dalle autorità svizzere, poiché negli Stati membri dell’UE sono impiegati metodi diversi.

Anche in caso di adempimento delle condizioni di cui al capoverso 1, i servizi di valutazione mantengono la possibilità di eseguire un esame della documentazione concernente il prodotto fitosanitario da omologare. Il capoverso 2 concede questa possibilità quando l’esame di tali documenti è più efficiente dell’esame dei rapporti di valutazione dello Stato membro dell’UE, oppure quando si presume che l’esame conduca a restrizioni più severe dell’uso del prodotto fitosanitario rispetto a quelle in vigore