Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine
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organismi si rimanda all’articolo 3 capoverso 1 lettere d–f OEDA.
Analogamente alle altre sostanze attive, anche le sostanze di base non vengono approvate in Svizzera se la domanda di approvazione è già stata respinta nell’UE e non sono disponibili nuovi dati (art. 28 cpv. 4 lett. b).
Una sostanza non può essere approvata nello stesso tempo come sostanza attiva e sostanza di base per gli stessi usi. Quindi, ad esempio, non è possibile approvare una sostanza come sostanza di base per un determinato uso se esiste già l’omologazione di un prodotto fitosanitario contenente la stessa sostanza come sostanza attiva destinata allo stesso uso. Per contro, è possibile approvare una sostanza contemporaneamente come sostanza attiva e sostanza di base per usi differenti (art. 28 cpv. 1 lett. e). Per esempio, la stessa sostanza può essere approvata come sostanza attiva nell’orticoltura e come sostanza di base nella frutticoltura.
Art. 30 Domanda di approvazione
Chiunque può presentare una domanda di approvazione di una sostanza di base. I requisiti del fascicolo sono stabiliti in questa disposizione.
Sezione 3: Riesame e revoca dell’approvazione di sostanze di base
Art. 31 Riesame dell’approvazione
Anche l’approvazione delle sostanze di base deve poter essere riesaminata in qualsiasi momento, qualora vi sia motivo di ritenere che non siano più soddisfatte le condizioni pertinenti. Questa norma è particolarmente importante poiché l’approvazione delle sostanze di base è rilasciata a tempo indeterminato (cfr. art. 29). Possono essere riesaminate sia le sostanze di base considerate approvate ai sensi dell’articolo 24 sia quelle che sono state approvate conformemente all’articolo 28.
Art. 32 e 33 Revoca dell’approvazione o adeguamento delle condizioni e re-
strizioni relative all’uso e modifica dell’allegato 1
Dal riesame può risultare che non sono più soddisfatte le condizioni per l’approvazione. Qualora sia ancora possibile un utilizzo sicuro della sostanza di base, vengono adeguate le condizioni relative all’uso. Se un utilizzo sicuro non è più possibile, l’approvazione è revocata. Tutte le modifiche sono iscritte nell’allegato 1.
Titolo terzo: Coformulanti (art. 34)
Art. 34
I coformulanti che non possono essere impiegati nell’UE non possono essere impiegati senza eccezioni nemmeno in Svizzera (cpv. 1). In forza delle condizioni descritte nel capoverso 3, può essere vietato l’utilizzo di ulteriori coformulanti (cpv. 2).