Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine

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• nei trattamenti post-raccolta in magazzino: il periodo tra l’ultima applicazione e la consegna del prodotto vegetale ai consumatori;

• le dimensioni e il materiale dell’imballaggio: quest’informazione può essere rilevante soprattutto per l’omologazione di prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori non professionali.

Come finora, la configurazione dell’etichetta rientra nella responsabilità del titolare dell’omologazione e non è prescritta nell’omologazione.

Nel capoverso 2 lettera i sono comprese tutte le misure concernenti la distribuzione e l’uso del prodotto sanitario che sono definite per proteggere la salute delle persone, tra cui anche l’informazione degli abitanti in caso di uso del prodotto.

Il capoverso 3 stabilisce che l’omologazione deve contenere la classificazione secondo l’articolo 6 o 7 dell’ordinanza del 5 giugno 201521 sui prodotti chimici (OPChim).

Art. 39 Durata dell’omologazione

Come novità è stata introdotta anche l’indicazione della durata di validità dell’omologazione. Essa può superare al massimo di un anno la durata dell’approvazione della sostanza attiva, del fitoprotettore o del sinergizzante contenuto nel prodotto fitosanitario. Qualora un prodotto fitosanitario contenga più sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti, la durata dell’omologazione dipende dalla sostanza attiva, dal fitoprotettore o dal sinergizzante la cui approvazione scade prima (cpv. 1 e 2). È fatta salva l’omologazione provvisoria di cui all’articolo 44, per la quale sono definite scadenze separate (cpv. 3). Alla scadenza dell’omologazione valgono i termini definiti nell’articolo 74, ossia al massimo sei mesi per la vendita e 18 mesi per l’uso del prodotto fitosanitario a partire dal momento della revoca. Se è presentata una domanda di rinnovo dell’omologazione entro i termini stabiliti, secondo l’articolo 69 capoverso 6 un prodotto fitosanitario resta omologato finché l’autorità non prende una nuova decisione.

Sezione 2: Condizioni per l’omologazione

Rispetto all’OPF 2010 (art. 17), le condizioni per l’omologazione sono suddivise in più articoli e non sono ripetute le informazioni già riportate nell’allegato 5. Tuttavia, sotto il profilo del contenuto, come già nell’OPF 2010, corrispondono alle condizioni dell’UE.

Art. 40 Principio

Per essere omologato, un prodotto fitosanitario deve adempiere i requisiti di cui agli articoli 41 e 42 e non contenere coformulanti inaccettabili. Il rispetto di queste condizioni è valutato sulla base di una domanda corredata di fascicoli completi concernenti il prodotto fitosanitario, la sostanza attiva, il fitoprotettore e il sinergizzante.

Art. 41 Requisiti concernenti le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti con-

tenuti nel prodotto fitosanitario

L’articolo 17 OPF 2010 è stato modificato sul piano redazionale e suddiviso in diversi articoli, al fine di adeguarlo alle disposizioni dell’UE.

21 RS 813.11