Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine

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Titolo quarto: Prodotti fitosanitari (art. 35-114)

Capitolo 1: Omologazione

Sezione 1: Tipi di omologazione e portata, contenuto e durata dell’omologazione

Art. 35 Tipi di omologazione

I tipi di omologazione sono adeguati alle nuove disposizioni: diversamente dall’OPF 2010 (art. 15 lett. d), i prodotti di base non sono più considerati prodotti fitosanitari, pertanto non devono essere esclusi dall’obbligo di omologazione. I requisiti per i prodotti di base sono definiti nell’articolo 115.

Art. 36 Portata dell’omologazione

Nel capoverso 1 è stabilito per cosa è valida un’omologazione. Il contenuto è ripreso dall’articolo 14 capoverso 3 OPF 2010. Diversamente dall’OPF 2010 (art. 18 cpv. 7), si stabilisce che le omologazioni sono trasferibili su richiesta.

Art. 37 Richiedente

Il titolare dell’omologazione deve avere il domicilio o una sede in Svizzera, fatta salva l’applicazione di un trattato internazionale, come ad esempio con il Liechtenstein. Il testo di questa disposizione è allineato all’articolo corrispondente nell’ordinanza del 18 maggio 2005 sui biocidi20 (OBioc), ma corrisponde nel contenuto all’articolo 16 OPF 2010.

Art. 38 Contenuto dell’omologazione

In quest’articolo è definito il contenuto dell’omologazione, che è stato ampliato rispetto all’OPF 2010 (art. 18) e ora contiene ulteriori disposizioni in linea con il disciplinamento dell’UE. I dati elencati nel capoverso 2 devono essere indicati solo se sono necessari. In futuro sarà quindi possibile, all’occorrenza, stabilire requisiti supplementari nel quadro dell’omologazione, come ad esempio le dimensioni dell’imballaggio.

I seguenti dati sono nuovi o modificati in confronto all’OPF 2010:

• i vegetali o prodotti vegetali e le aree su cui può essere usato il prodotto fitosanitario: di regola l’omologazione contiene già adesso quest’informazione, ma attualmente non figura nell’ordinanza.

• gli scopi per i quali può essere usato il prodotto fitosanitario: di regola l’omologazione contiene già adesso quest’informazione, ma attualmente non figura nell’ordinanza.

• il momento dell’applicazione: si può ad esempio definire in quale stadio della coltura (p. es. non durante la fioritura) può essere usato il prodotto: di regola l’omologazione contiene già adesso quest’informazione, ma attualmente non figura nell’ordinanza.

• la dose massima per applicazione: quest’indicazione non deve essere più specificata per ettaro, poiché esistono usi, come ad esempio la protezione delle scorte o le colture frutticole, in cui è più utile l’indicazione per volume spaziale o di alberi. Nell’ambito di quest’indicazione possono anche essere definite restrizioni della dose di poltiglia.

20 RS 813.12