Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine

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L’articolo 41 stabilisce i criteri per le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti contenuti nel prodotto fitosanitario. Nel capoverso 1 è specificato che devono essere adempiuti i criteri di purezza e le condizioni e restrizioni per le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti, così come sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (per sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti che sono stati approvati nell’UE e sono considerati approvati anche in Svizzera in virtù dell’articolo 7) o nell’allegato 1 della presente ordinanza (per sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti approvati in Svizzera in deroga all’UE). Le condizioni e restrizioni sono riportate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 nelle colonne «Purezza» e «Disposizioni specifiche».

Secondo il capoverso 2, analogamente all’OPF 2010, qualora una sostanza attiva, un fitoprotettore o un sinergizzante abbia un’origine diversa non può presentare differenze significative dalle specifiche approvate (lett. a) né effetti nocivi dovuti a impurezze maggiori rispetto alle specifiche di riferimento approvate (lett. b). Per origine diversa si intende un altro luogo di fabbricazione o una modifica del processo di fabbricazione. Per la valutazione di tali modifiche deve essere presentato un tipo di domanda S (cfr. allegato 3 numeri 3.1 e 3.2).

Art. 42 Requisiti concernenti il prodotto fitosanitario

In questo capitolo sono fissati i criteri che deve adempiere un prodotto fitosanitario per essere omologato. Corrispondono ai criteri dell’OPF 2010.

Art. 43 Prodotti fitosanitari con organismi geneticamente modificati

Come già stabilito nell’OPF 2010, i prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati devono adempiere i requisiti dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente.

Art. 44 Omologazione provvisoria

Secondo quest’articolo, i prodotti fitosanitari possono essere omologati per un periodo limitato anche se le sostanze attive, i fitoprotettori o i sinergizzanti in essi contenuti non sono ancora stati approvati. È prevista la sua applicazione quando la valutazione di una sostanza attiva, un fitoprotettore o un sinergizzante da parte dei servizi di valutazione e del servizio d’omologazione dà esito positivo, ma l’approvazione non è ancora valida sotto il profilo formale. Il caso si presenta concretamente quando la sostanza attiva, il fitoprotettore o il sinergizzante ha beneficiato di una valutazione conclusiva in Svizzera ma deve essere ancora iscritto nell’allegato 1 nell’ambito di una revisione dell’ordinanza.

Non è possibile un’omologazione provvisoria di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti considerati approvati in virtù del rimando al diritto europeo di cui all’articolo 7. In questo caso è necessario attendere la pubblicazione del corrispondente regolamento di esecuzione dell’UE, cui segue un’omologazione regolare.

Quest’articolo corrisponde all’articolo 17 capoverso 11 OPF 2010.

Sezione 3: Condizioni facilitate per l’omologazione

In questa sezione sono definiti diversi casi in cui si applicano condizioni facilitate per l’omologazione di prodotti fitosanitari. Anche se le condizioni sono facilitate, i re-