Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine

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agronomiche, climatiche e ambientali comparabili con la Svizzera, nonché un elenco degli usi minori.

Sezione 4: Condizioni più severe per l’omologazione

Art. 48 Omologazione di prodotti fitosanitari a basso rischio

Le condizioni per l’omologazione di un prodotto fitosanitario a basso rischio rimangono invariate rispetto all’OPF 2010 (art. 32). Si è proceduto solo a una modifica redazionale.

Art. 49 Omologazione di prodotti fitosanitari per un uso non professionale

Il 1° gennaio 2023 sono state introdotte nell’OPF 2010 (art. 17 cpv. 1ter e 2) condizioni più severe per l’omologazione di prodotti fitosanitari per un uso non professionale. Esse rimangono invariate.

Art. 50 Omologazione di prodotti fitosanitari per l’uso nelle zone di protezione delle

acque sotterranee S2 e Sh e nelle regioni carsiche

Le restrizioni generali per l’omologazione relativamente alle acque sotterranee sono riportate nell’allegato 6. L’articolo 50 contiene disposizioni supplementari per l’omologazione di prodotti fitosanitari destinati a essere usati in zone di protezione delle acque sotterranee e nelle regioni carsiche. Secondo il capoverso 1, un prodotto fitosanitario è omologato per l’uso nelle zone S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee solo se le concentrazioni attese delle sostanze attive in esso contenute o dei loro metaboliti rilevanti nelle acque sotterranee utilizzate come acqua potabile o previste a tale scopo adempiono i requisiti di cui all’allegato 2 numero 22 OPAc, e se nessuna delle sostanze attive in esso contenute è iscritta nell’elenco delle sostanze attive che non possono essere utilizzate nelle zone S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee. Questa disposizione ha lo stesso effetto dell’articolo 68 capoversi 1 e 2 OPF 2010. Essa viene attuata come finora sotto forma di restrizione dell’omologazione dei prodotti fitosanitari che non possono essere usati in queste zone.

Nel capoverso 2 sono descritte le restrizioni già in atto concernenti l’omologazione di prodotti fitosanitari per l’uso in regioni carsiche.

Già a livello di legge sono disciplinate le restrizioni concernenti i settori di alimentazione delle zone di protezione delle acque sotterranee Zu (cfr. art. 27 cpv. 1bis LPAc). Secondo questa norma, nei settori di alimentazione di captazioni di acqua potabile possono essere impiegati soltanto prodotti fitosanitari il cui impiego non comporti concentrazioni di sostanze attive e prodotti di degradazione superiori a 0,1 μg/l nelle acque sotterranee.

Sezione 5: Omologazione in situazione d’emergenza

Art. 51

Le disposizioni per l’omologazione in situazione d’emergenza rimangono perlopiù invariate nel contenuto. La valutazione di una domanda di omologazione in situazione d’emergenza tiene conto di fatti e dati già conosciuti sulla sostanza attiva e sul prodotto fitosanitario. Questo significa che non deve essere presentato appositamente un fascicolo. I rischi per la salute umana e animale e per l’ambiente devono essere valutati sulla base dei dati disponibili, che siano pubblici o presentati nell’ambito di 28/73