Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine
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altre procedure di omologazione. Diversamente dall’OPF 2010 (art. 40), è esplicitato che in situazione d’emergenza possono essere omologati solo prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che non corrispondono a determinati criteri di classificazione (cpv. 3). La durata dell’omologazione rimane come in precedenza al massimo di un anno, quindi superiore al periodo massimo di 120 giorni concesso nell’UE. Il termine più lungo garantisce che un organismo nocivo o una malattia possano essere combattuti per un’intera stagione senza la necessità di rilasciare un’ulteriore omologazione in situazione d’emergenza.
In linea di principio non è rilasciata un’omologazione in situazione d’emergenza se in Svizzera o nell’UE è stata emessa una decisione negativa sull’approvazione di una sostanza attiva con la motivazione che non esistono usi sicuri di un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva. Se tuttavia dovessero emergere nuove informazioni che dimostrino che è possibile un uso sicuro, in via eccezionale può essere concessa un’omologazione in situazione d’emergenza.
Da un’omologazione in situazione d’emergenza sono esclusi i prodotti fitosanitari che contengono o sono costituiti da organismi geneticamente modificati e quelli che contengono sostanze attive classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione nelle categorie più elevate.
Sezione 6: Procedura per l’omologazione
Art. 52 Domanda di omologazione, di estensione o di modifica di un’omologazione
L’articolo definisce il contenuto della domanda. Un nuovo dato da includere nella domanda rispetto all’articolo 21 OPF 2010 è l’identificatore unico di formula (UFI) conformemente all’articolo 15a capoverso 2 OPChim (cpv. 2 lett. f).
Art. 53 Domanda preliminare per esperimenti su vertebrati
Prima di condurre esperimenti su vertebrati, le aziende devono chiedere al servizio d’omologazione se sono già disponibili risultati sperimentali, con lo scopo di evitare che siano eseguiti inutilmente esperimenti su animali. L’articolo corrisponde alle disposizioni dell’OPF 2010 (art. 49).
Art. 54 Impiego dei dati di precedenti esperimenti su vertebrati
I dati di precedenti esperimenti su vertebrati possono essere utilizzati immediatamente per le nuove domande, se il precedente richiedente non domanda un differimento dell’impiego dei dati. La norma corrisponde all’articolo 50 OPF 2010.
Art. 55 Diritto di indennizzo dei precedenti richiedenti per i dati provenienti da
esperimenti su vertebrati
Come già stabilito nell’OPF 2010 (art. 51), i precedenti richiedenti possono richiedere al nuovo richiedente un indennizzo adeguato per l’impiego dei dati provenienti da esperimenti su vertebrati.
Art. 56 Fascicolo per prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da sostanze attive
chimiche, fitoprotettori, sinergizzanti o microrganismi
L’articolo definisce il contenuto generale del fascicolo analogamente all’articolo 21 capoverso 3 e seguenti OPF 2010. I requisiti relativi ai dati sono stabiliti