Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
nello Stato membro dell’UE in questione. Quest’aspetto riguarda specialmente il settore della valutazione ambientale: a causa delle disposizioni particolari in Svizzera e dell’incompleta armonizzazione dei metodi di valutazione tra gli Stati membri dell’UE, si presume che sarà eseguita una valutazione anche in Svizzera.
Art. 46 Omologazione di prodotti fitosanitari per il trattamento delle sementi o uti-
lizzati nella foresta per trattare il legno abbattuto
Quest’articolo riprende le disposizioni dell’articolo 17 capoverso 8 OPF 2010, secondo il quale questi prodotti fitosanitari non devono adempiere il requisito di cui all’articolo 42 capoverso 1 lettera g e quindi possono contenere una miscela di sostanze attive per combattere gruppi diversi di organismi nocivi, quali insetti, funghi o malerbe.
Art. 47 Estensione dell’omologazione di prodotti fitosanitari per usi minori
Come già l’OPF 2010, anche la presente ordinanza permette di estendere un’omologazione per usi minori con una procedura semplificata: in quest’articolo la procedura è descritta più precisamente rispetto all’articolo 35 OPF 2010.
Secondo il capoverso 1 occorre solo un esame molto limitato delle condizioni per l’omologazione di un prodotto fitosanitario contenente sostanze attive chimiche, fitoprotettori, sinergizzanti o microrganismi, a condizione che sia presentata la prova di un’omologazione in uno Stato membro dell’UE in cui predominano condizioni agronomiche, climatiche e ambientali comparabili, e che un prodotto fitosanitario contenente la stessa sostanza attiva, lo stesso fitoprotettore o sinergizzante sia già omologato in Svizzera per un uso comparabile (lett. a). In questi casi è già stata eseguita una valutazione nello Stato membro dell’UE in questione, quindi i criteri sono considerati adempiuti. In questo modo si impedisce che in Svizzera vengano esaminati una seconda volta gli aspetti pertinenti. Si rinuncia a un esame anche nel caso in cui un prodotto fitosanitario contenente la stessa sostanza attiva è già omologato in Svizzera per un uso identico (lett. b).
Per un prodotto fitosanitario contenente un macrorganismo, è possibile estenderne l’omologazione per un uso minore se un prodotto fitosanitario contenente lo stesso macrorganismo è già omologato per un uso comparabile (cpv. 2).
Per uso comparabile nel contesto del capoverso 1 lettera a e del capoverso 2 si intende per esempio l’impiego della stessa tecnica e della stessa dose di applicazione su una coltura dello stesso gruppo (p. es. su cotogne e mele nel gruppo di colture della frutta a granelli).
Come nell’OPF 2010, quest’estensione semplificata non è possibile se l’uso comparabile o identico è già stato omologato con procedura semplificata conformemente al presente articolo (cpv. 3 lett. a). Ciò garantisce che per l’uso sul quale si basa l’omologazione semplificata siano stati presentati e valutati i dati necessari. Inoltre, per tali dati non può esistere una protezione delle relazioni (cpv. 3 lett. b). Infine, non è ammessa un’estensione semplificata dell’omologazione di un prodotto fitosanitario contenente o costituito da organismi geneticamente modificati (cpv. 3 lett. c).
In virtù dell’articolo 139 capoverso 2, il servizio d’omologazione pubblica in collaborazione con l’UFAG un elenco degli Stati membri dell’UE in cui predominano condizioni