Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine
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Art. 152 Modifica degli allegati
Questa disposizione, fatta salva la deroga di cui al capoverso 2, conferisce all’USAV la competenza di adeguare gli allegati della presente ordinanza al fine di permettere un’attuazione più rapida. La collaborazione dei servizi di valutazione nell’iscrizione o nello stralcio delle sostanze attive, dei fitoprotettori o dei sinergizzanti nell’allegato 1 è assicurata nel quadro della procedura di approvazione.
Secondo l’articolo 9 capoverso 6 LPAc, il Consiglio federale può, per un periodo limitato, prescindere dalla revoca dell’omologazione o dell’approvazione, nel caso in cui l’adozione di una misura secondo l’articolo 9 capoverso 5 LPAc pregiudicherebbe fortemente l’approvvigionamento indigeno da importanti colture agricole. Siccome in questo caso si assume la competenza decisionale sull’ulteriore approvazione della sostanza attiva, il Consiglio federale è competente anche per la modifica dell’allegato 1 della presente ordinanza.
Capitolo 2: Cantoni
Art. 153 Compiti dei Cantoni
I compiti dei Cantoni rimangono in larga misura invariati rispetto all’OPF 2010 (art. 80). Nel capoverso 3 è specificato che devono garantire l’esecuzione dei divieti e delle limitazioni d’impiego, stabiliti sia dall’OPF sia dall’ORRPChim.
Art. 154 Finanziamento dell’analisi di campioni
Analogamente all’analisi dei campioni di concimi, ora alle autorità di esecuzione è data la possibilità di addebitare i costi delle analisi di campioni di prodotti fitosanitari ai titolari delle omologazioni, ai titolari di permessi di vendita e agli importatori commerciali (ossia i titolari di un PGI).
Negli ultimi anni il volume di queste analisi si aggirava sui 15-25 campioni all’anno. I costi delle analisi a carico delle autorità cantonali di esecuzione ammontavano a circa 650 franchi per campione.
Capitolo 3: Provvedimenti amministrativi
Art. 155
L’articolo corrisponde nei contenuti all’articolo 81 OPF 2010: sono stati apportati adeguamenti redazionali.
Titolo nono: Sistema d’informazione (art. 156–163)
Art. 156 Scopo
Il sistema d’informazione InfoFito è concepito per gestire le informazioni sulle sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti, nonché sui prodotti fitosanitari. Oltre a contenere le informazioni sull’approvazione e il riesame di sostanze attive, fitoprotettori, sinergizzanti e delle sostanze di base, è previsto che permetta di gestire le domande di omologazione, di rinnovo dell’omologazione, di omologazione in situazione d’emergenza e di riesame dell’omologazione di prodotti fitosanitari. Nel sistema d’informazione dovrebbero essere gestiti anche i permessi di vendita e i prodotti fitosanitari esteri per l’importazione parallela. Infine, ha la funzione di garantire la messa