Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine

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Titolo settimo: Informazione al pubblico (art. 138–139)

Art. 138 Elenco delle sostanze attive, dei fitoprotettori e dei sinergizzanti approvati

e dei prodotti fitosanitari omologati

Analogamente all’OPF 2010 (art. 45), il servizio d’omologazione è obbligato a informare in forma elettronica il pubblico. Il capoverso 2 indica quali informazioni sulle approvazioni, le omologazioni e le revoche devono essere pubblicate. In ossequio al principio di una maggior trasparenza, nella presente revisione si introduce la possibilità per il servizio d’omologazione di pubblicare anche rapporti redatti nell’ambito della procedura di omologazione o di rinnovo.

Art. 139 Pubblicazione di elenchi

La disposizione corrisponde all’articolo 45 OPF 2010 e prevede la pubblicazione di un elenco con le informazioni sulle restrizioni concernenti l’uso di determinate sostanze attive nelle zone S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee e nelle regioni carsiche.

Il capoverso 2 stabilisce che il servizio d’omologazione deve tenere un elenco degli Stati membri dell’UE in cui predominano condizioni agronomiche, climatiche e ambientali comparabili. I Paesi considerati già ora equivalenti alla Svizzera da questo punto di vista sono i seguenti: Germania, Francia, Italia, Austria, Belgio e Paesi Bassi. L’elenco finora figurava nelle Istruzioni concernenti l’inoltro di domande per l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari in Svizzera29. Il servizio d’omologazione deve tenere anche un elenco delle colture su cui l’uso di un prodotto fitosanitario è considerato minore ai sensi dell’articolo 47. Un elenco di tali colture è disponibile già ora sul sito web dell’USAV («Denominazioni delle colture con Minor Crops secondo l’Art. 35 OPF»30) ed è previsto il suo mantenimento.

Gli elenchi sono pubblicati sul sito Internet dell’USAV (cpv. 3).

Titolo ottavo: Esecuzione (art. 140–155)

Capitolo 1: Confederazione

Art. 140 Servizio d’omologazione e comitato di direzione

Quest’articolo corrisponde all’articolo 71 OPF 2010. Rispetto alla disposizione analoga nell’OPF 2010, il capoverso 3 lettera a specifica più chiaramente che il comitato di direzione ha il compito di definire la strategia per tutte le procedure (approvazione, omologazione, riesame e rinnovo). Segnatamente, deve definire la strategia comune del servizio d’omologazione e dei servizi di valutazione nei processi rilevanti, comprese la strategia di gestione dei rischi e quella di valutazione dei rischi.

Art. 141 Servizi di valutazione

Il corrispondente articolo 72 OPF 2010 menziona che i servizi di valutazione tengono conto dei documenti tecnici e di altre linee guida dell’UE. Questa specificazione è resa superflua dalla ripresa nell’allegato 6 dei principi uniformi per la valutazione e

29 www.blv.admin.ch > Omologazione prodotti fitosanitari > Domande > Informazioni concernenti l’inoltro di domande

30 www.blv.admin.ch > Omologazione prodotti fitosanitari > Domande > Informazioni concernenti l’inoltro di domande