Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine

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L’approvazione di nuove sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti ha una durata limitata dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Per quel che riguarda le sostanze attive, i fitoprotettori o i sinergizzanti che dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza sono approvati in virtù della ripresa dell’approvazione nell’UE (cfr. art. 7), i loro fascicoli sono esaminati solo per verificarne la completezza. Non è più necessaria un’approvazione di tali sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti, pertanto le domande in corso diventano prive di oggetto.

Il capoverso 2 stabilisce che le domande di omologazione di prodotti fitosanitari presentate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza siano valutate secondo le prescrizioni dell’OPF 2010. Le nuove omologazioni di prodotti fitosanitari hanno una durata limitata dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Lo stesso vale per le nuove omologazioni rilasciate in seguito a un’estensione del settore d’impiego o di adeguamenti amministrativi (p. es. cambio del nome o dell’indirizzo). Se un richiedente desidera che la sua domanda sia valutata secondo le nuove disposizioni, deve ritirarla e presentare una nuova domanda.

Nel capoverso 3 si afferma che i riesami di prodotti fitosanitari avviati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza devono essere conclusi secondo il diritto anteriore. Le omologazioni di prodotti fitosanitari modificate in seguito al riesame hanno una durata limitata. Se un riesame non si è ancora concluso alla scadenza dell’approvazione di una sostanza attiva, un fitoprotettore o un sinergizzante, viene sostituito dalla procedura di rinnovo. Il successivo nuovo rilascio di un’omologazione ha una validità limitata nel tempo.

Art. 168 Disposizioni transitorie concernenti la revoca di omologazioni

Nell’allegato 1 OPF 2010 sono riportate le sostanze attive che non sono classificate come tali secondo il diritto dell’UE. Con l’entrata in vigore della presente revisione questa differenza viene eliminata. Pertanto, le omologazioni di prodotti fitosanitari contenenti sostanze che, secondo il regolamento (CE) n. 1107/2009, non sono più considerate sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti sono revocate entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza (cpv. 1). Tali prodotti devono adempiere le condizioni del diritto sui prodotti chimici e non possono più essere immessi sul mercato come prodotti fitosanitari. Ne sono un esempio i feromoni utilizzati in trappole a esca senza un insetticida.

Se sostanze attive considerate approvate secondo l’articolo 7 sono soggette, nelle disposizioni specifiche del rispettivo regolamento di esecuzione dell’UE, a restrizioni diverse da quelle previste finora dall’approvazione svizzera e iscritte nell’allegato 1, le omologazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti sono modificate o revocate entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza (cpv. 2). Sono esclusi da questa norma le sostanze attive, i fitoprotettori o i sinergizzanti elencati nell’allegato 1 numeri 1.2, 3.2 o 4.2.

Art. 169 Disposizioni transitorie concernenti l’omologazione di prodotti ora conside-

rati prodotti fitosanitari

L’articolo 169 disciplina il caso in cui un prodotto non era considerato un prodotto fitosanitario secondo l’OPF 2010, ma da ora rientra in questa categoria e deve essere omologato di conseguenza (p. es. prodotti contenenti sabbia di quarzo). La domanda di omologazione deve essere presentata entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Fino alla presentazione della domanda (entro il termine stabi-