Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 47Fedlex · Rapporto esplicativo

questa disposizione. La loro importazione è disciplinata dall’articolo 128.

Art. 128 Importazione a fini di ricerca

Si tratta di una nuova disposizione rispetto all’OPF 2010, secondo la quale per importare un prodotto fitosanitario o un prodotto di base a fini di ricerca deve essere fornita la prova che gli esperimenti sono autorizzati. Questo chiarisce per le autorità doganali quali documenti devono essere presentati in questi casi.

Art. 129 Importazione di sementi conciate

L’articolo riprende le disposizioni dell’OPF 2010 (art. 33), con una rappresentazione più precisa della prassi attuale. Vi sono alcune differenze dalle norme dell’UE: all’interno di tutta l’UE possono essere immesse sul mercato sementi conciate se il disinfettante per sementi è omologato in uno Stato membro dell’UE. In caso di preoccupazioni per la sicurezza, gli Stati membri dell’UE possono stabilire deroghe a questa disposizione.

Il disciplinamento in Svizzera prevede l’obbligo di presentare una domanda per importare sementi conciate con una sostanza attiva, un fitoprotettore o un sinergizzante non previsto per quest’uso in Svizzera. Di conseguenza, il servizio d’omologazione non deve verificare a livello generale la presenza di problemi di sicurezza concernenti i disinfettanti per sementi omologati nell’UE, ma solo nei casi specifici per cui è stata presentata una domanda. Grazie a questo disciplinamento la Svizzera beneficia di un controllo migliore, che consente una protezione più elevata della salute umana, animale e dell’ambiente, in particolare nei settori valutati diversamente rispetto all’UE (p. es. le acque sotterranee).

Il capoverso 1 stabilisce che possono essere importate solo sementi conciate con un prodotto fitosanitario contenente una sostanza attiva (o una sostanza di base nel caso di un prodotto di base), un fitoprotettore o un sinergizzante approvato in Svizzera. Inoltre, se per la concia è stato utilizzato un prodotto fitosanitario, è necessario dimostrare che un prodotto fitosanitario contenente la stessa sostanza attiva, lo stesso fitoprotettore o sinergizzante è omologato per la concia delle sementi o per l’uso sulla coltura delle sementi. Questo requisito garantisce che in Svizzera sono stati valutati i rischi per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente in relazione a un uso analogo. Non è richiesto che il prodotto fitosanitario impiegato per la concia delle sementi sia omologato anche in Svizzera.

Se è stato utilizzato un prodotto di base, la sostanza di base deve essere stata approvata anche per uno degli usi succitati (concia delle sementi o impiego sulla coltura delle sementi).

Secondo il capoverso 2, il servizio d’omologazione può concedere deroghe al capoverso 1 se il prodotto usato per la concia delle sementi è omologato come disinfettante per sementi in uno Stato membro dell’UE. Anche in questo caso vi è la garanzia che sono stati valutati i rischi per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente. Le deroghe sono pubblicate sul Foglio federale e sono concesse per la durata massima di un anno. Una durata più breve è giustificata, per esempio, quando l’omologazione estera del prodotto fitosanitario impiegato per la concia delle sementi scade prima di questo termine.