Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine
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lito) e durante la procedura di omologazione, questi prodotti possono essere ancora immessi sul mercato conformemente al diritto sui prodotti chimici.
Art. 170 Disposizioni transitorie per i prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente
sostanze di base
I prodotti di base ai sensi della presente ordinanza erano considerati prodotti fitosanitari nell’OPF 2010. Nella revisione proposta non sono più considerati tali ma prodotti di base. Questi prodotti possono essere ancora immessi sul mercato come prodotti fitosanitari per un periodo di transizione di sei mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 171 Disposizione transitoria per l’indicazione dell’UFI
Rispetto all’OPF 2010, il nuovo articolo 101 capoverso 5 prescrive che i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive chimiche e che soddisfano i criteri per le sostanze o i preparati pericolosi ai sensi dell’articolo 3 OPChim devono essere provvisti di un UFI conformemente all’articolo 15a OPChim. L’articolo 171 concede al titolare dell’omologazione un periodo di transizione massimo di due anni in cui può immettere sul mercato tali prodotti fitosanitari senza indicazione dell’UFI.
Art. 172 Disposizione transitoria per l’uso di prodotti fitosanitari omologati secondo il
diritto anteriore in zone d’insediamento
Questa disposizione transitoria integra la disposizione transitoria di cui all’articolo 166 concernente i prodotti fitosanitari destinati a un uso non professionale interessati dalla modifica del 16 novembre 2022 dell’allegato 1 OPF 2010.
Capitolo 3: Entrata in vigore
Art. 173
L’ordinanza entra in vigore il ...
L’articolo 107, concernente la fornitura di prodotti fitosanitari omologati per un uso professionale che non sono utilizzati per la protezione dei raccolti, entra in vigore il 1° gennaio 2027.