Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine

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Qualora venga revocata l’omologazione di un prodotto fitosanitario impiegato per la concia di sementi conformemente al capoverso 1, il capoverso 3 disciplina il destino delle sementi conciate con tale prodotto fitosanitario e già importate: per l’immissione sul mercato, lo stoccaggio, l’uso e lo smaltimento di tali sementi si applicano i termini di cui all’articolo 74. Nella definizione di «uso» rientra anche la semina.

Nel capoverso 4 sono elencati i requisiti relativi all’etichetta e ai documenti di accompagnamento delle sementi importate.

Capitolo 4: Ricerca e sviluppo

Art. 130 Esecuzione di esperimenti e test a fini di ricerca e sviluppo

La procedura per autorizzare l’uso di prodotti fitosanitari non omologati e di sostanze di base non approvate a fini di ricerca e sviluppo resta invariata rispetto all’OPF 2010 (art. 41). Gli adeguamenti si limitano a esporre più precisamente la prassi attuale. Si parla di autorizzazione poiché questa è la forma in cui è rilasciato il permesso. L’utilizzo di questo termine permette anche di distinguerla dall’omologazione.

Art. 131–132 Autorizzazione generale a eseguire esperimenti e test a fini di

ricerca e sviluppo e domanda di autorizzazione

Su richiesta di organizzazioni di ricerca, Cantoni o aziende, il servizio d’omologazione può rilasciare a tempo determinato un’autorizzazione generale a condurre esperimenti e test descritti nella presente disposizione. Tale procedura corrisponde alla prassi del servizio d’omologazione, ma non era stata esplicitata nell’OPF 2010. I titolari di un’autorizzazione generale devono comunque chiedere un’autorizzazione speciale per eseguire esperimenti e test in cui sono impiegati organismi o applicazioni per via aerea (art. 131 cpv. 3)

Art. 133 Esperimenti e test con organismi geneticamente modificati o patogeni

La procedura per l’autorizzazione di esperimenti e test con organismi geneticamente modificati o patogeni è disciplinata dall’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente.

Art. 134 Obbligo di registrazione

Come già prescritto dall’OPF 2010 (art. 42), i risultati degli esperimenti con prodotti fitosanitari non omologati o sostanze di base non approvate devono essere registrati e messi a disposizione del servizio d’omologazione su richiesta.

Capitolo 5: Trasmissione e scambio di dati

Art. 135-137 Trasmissione di dati al servizio d’omologazione e ai servizi di valutazio-

ne, scambio di informazioni e dati e trasmissione di dati all’estero e a organizzazioni internazionali

Queste disposizioni sono riprese dall’articolo 82 OPF 2010. Per la trasmissione di dati relativi ai prodotti fitosanitari, compresi i dati sull’approvazione delle sostanze attive, dei fitoprotettori, dei sinergizzanti, dei coformulanti e dei coadiuvanti in essi contenuti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza sui prodotti chimici. Lo stesso vale per la trasmissione di dati sull’approvazione delle sostanze di base.