Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine
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Art. 162 Diritti delle persone interessate
Per i dati personali trattati nel sistema d’informazione si applica la legge sulla protezione dei dati32 (LPD). Le persone i cui dati sono trattati nel sistema d’informazione godono dei diritti conferiti loro dalla legge, in particolare il diritto a essere informati sui loro dati e sulla raccolta di dati, il diritto alla rettifica o all’eliminazione dei dati.
Art. 163 Archiviazione
L’archiviazione dei dati è disciplinata dalla legge sull’archiviazione33.
Titolo decimo: Disposizioni finali (art. 164–173)
Capitolo 1: Abrogazione e modifica di altri atti normativi
Art. 164
L’OPF 2010 viene abrogata dal presente atto normativo e numerose altre ordinanze che rimandano all’ordinanza sui prodotti fitosanitari sono adeguate. Questi adeguamenti sono riportati nell’allegato 9.
Capitolo 2: Disposizioni transitorie
Art. 165 Disposizioni transitorie per i prodotti fitosanitari omologati secondo il diritto
anteriore
Le omologazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide fino alla scadenza dell’approvazione della sostanza attiva, del fitoprotettore o del sinergizzante contenuto nel prodotto fitosanitario in questione. Se un prodotto fitosanitario contiene diverse sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti le cui approvazioni scadono a intervalli ravvicinati, possono essere concesse deroghe ai sensi dell’articolo 69 capoverso 3. Per evitare che in questi casi il prodotto fitosanitario sia esaminato più volte nell’arco di un breve periodo, per il rinnovo dell’omologazione si può attendere fino al rinnovo dell’approvazione che scade per ultima delle sostanze attive, dei fitoprotettori o dei sinergizzanti contenuti nel prodotto fitosanitario.
Art. 166 Disposizioni transitorie per i prodotti fitosanitari e i coadiuvanti destinati a
un uso non professionale e omologati prima del 16 novembre 2022
Questa disposizione transitoria si applica ai prodotti fitosanitari e ai coadiuvanti destinati a un uso non professionale interessati dalla modifica del 16 novembre 2022 dell’allegato 1 OPF 2010. I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti possono ancora essere immessi sul mercato per un periodo di 12 mesi e utilizzati per un periodo di 24 mesi. Entrambi questi termini valgono dal momento della revoca.
Art. 167 Disposizioni transitorie concernenti procedure in corso
Il capoverso 1 stabilisce che le domande di approvazione delle sostanze attive, dei fitoprotettori o dei sinergizzanti presentate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza devono essere valutate secondo le prescrizioni dell’OPF 2010.
32 RS 235.1
33 RS 152.1