Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine
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Quindi, già oggi l’approvazione e lo stralcio delle sostanze attive in Svizzera sono ampiamente adeguati alla prassi nell’UE. Purtroppo queste operazioni avvengono con un certo ritardo, poiché è necessario attendere le decisioni nell’UE e procedere a un adeguamento dell’allegato 1 OPF 2010.
Nel nuovo disciplinamento proposto, le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti approvati nell’UE sono ripresi senza indugio anche in Svizzera. Tuttavia, alle autorità svizzere deve essere sempre data la possibilità di approvare sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti che non sono approvati nell’UE. Quest’eventualità concerne in particolare i macrorganismi, che nell’UE non sono disciplinati centralmente ma a livello dei singoli Stati. Inversamente, in Svizzera deve essere possibile revocare l’approvazione di sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti approvati nell’UE, in particolare per adempiere alle disposizioni della legge sulla protezione delle acque4 (LPAc). Infine è previsto che la Svizzera possa fissare condizioni e restrizioni divergenti dall’UE concernenti le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti (p. es. limitazioni più rigide delle condizioni d’uso rispetto all’UE a causa delle disposizioni più severe sulla protezione delle acque vigenti in Svizzera).
Con la soluzione proposta, l’elenco delle sostanze attive, dei fitoprotettori e dei sinergizzanti approvati corrisponderebbe simultaneamente a quello dell’UE. Le divergenze devono essere indicate nell’ordinanza e, di conseguenza, richiedono una revisione dell’allegato corrispondente.
In seguito alla revoca simultanea con l’UE dell’approvazione di sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti, anche le omologazioni dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti non più approvati sono revocate simultaneamente in Svizzera e nell’UE.
Scadenza dell’approvazione di sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti e dell’omologazione di prodotti fitosanitari
Come nell’UE, la revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari introduce una scadenza per le approvazioni di sostanze attive e per le omologazioni di prodotti fitosanitari. La scadenza garantisce che tutte le sostanze attive, tutti i fitoprotettori, i sinergizzanti e tutti i prodotti fitosanitari siano periodicamente riesaminati per verificarne l’adempimento dei criteri di omologazione. Il rinnovo sostituisce il riesame mirato vigente finora (art. 29a OPF 2010).
Come già nell’OPF 2010, anche in futuro le approvazioni di sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti e le omologazioni di prodotti fitosanitari, indipendentemente dalla loro scadenza, devono poter essere riesaminate in qualsiasi momento e se necessario adeguate o revocate.
Ottimizzazione del processo di omologazione
Ripresa delle omologazioni di prodotti dagli Stati membri dell’UE
Già nell’OPF 2010 è previsto che, per un prodotto fitosanitario omologato in uno Stato membro dell’UE, le autorità svizzere tengano conto delle considerazioni e decisioni dello Stato membro concernenti l’omologazione di tale prodotto fitosanitario (art. 24 cpv. 2bis OPF 2010). Questo principio rimane immutato.
4 RS 814.20