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Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 2 pagine

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Ordinanza del DFI concernente l’elenco dei Paesi per l’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria

(Ordinanza sull’elenco dei Paesi per le pellicce)

del «$$SmartDocumentDate»

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 10d capoverso 1 dell’ordinanza del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT);

visto l’articolo 5d dell’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente

l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché l’Irlanda del Nord (OITE-UE),

ordina:

Art. 1 Elenco dei Paesi

L’allegato contiene l’elenco dei Paesi in cui sono vietati metodi di ottenimento delle pellicce che infliggono sofferenze agli animali secondo l’articolo 10a capoverso 3 OITE-PT e l’articolo 5a capoverso 3 OITE-UE.

Art. 2 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ...

Dipartimento federale dell’interno:

Elisabeth Baume-Schneider

…

1 RS 916.443.10

2 RS 916.443.11

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