Progetto

Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 3 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

«$$e-seal» «$$QrCode»

Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)

Modifica del ...

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sulle bevande è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. jbis

1 Al momento della consegna ai consumatori, le derrate alimentari devono essere caratterizzate con le indicazioni seguenti (indicazioni obbligatorie):

jbis. se necessario, un’indicazione secondo l’articolo 36 capoverso 1 lettere j e k ODerr;

Art. 4 cpv. 6

6 Nel campo visivo principale deve figurare l’indicazione secondo l’articolo 36 capoverso 1 lettere j e k ODerr.

Art. 16 Indicazione del Paese di provenienza degli ingredienti

1 Il Paese di provenienza di una materia prima secondo l’articolo 15 capoverso 2 che è utilizzata come ingrediente per la fabbricazione di derrate alimentari deve essere indicato se:

a. la parte di tale ingrediente nel prodotto finito è pari o superiore al 50 per cento in massa; e

b. il Paese di provenienza di tale ingrediente non è identico al Paese di produzione della derrata alimentare.

2 In deroga al capoverso 1 lettera a, per le derrate alimentari di cui all’articolo 1 lettera a ODOA utilizzate come ingrediente, il Paese di provenienza dell’animale deve essere

1 RS 817.022.16

2024-... «%ASFF_YYYY_ID»