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Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 3 pagine
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Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)
Modifica del ...
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sulle bevande è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 lett. jbis
1 Al momento della consegna ai consumatori, le derrate alimentari devono essere caratterizzate con le indicazioni seguenti (indicazioni obbligatorie):
jbis. se necessario, un’indicazione secondo l’articolo 36 capoverso 1 lettere j e k ODerr;
Art. 4 cpv. 6
6 Nel campo visivo principale deve figurare l’indicazione secondo l’articolo 36 capoverso 1 lettere j e k ODerr.
Art. 16 Indicazione del Paese di provenienza degli ingredienti
1 Il Paese di provenienza di una materia prima secondo l’articolo 15 capoverso 2 che è utilizzata come ingrediente per la fabbricazione di derrate alimentari deve essere indicato se:
a. la parte di tale ingrediente nel prodotto finito è pari o superiore al 50 per cento in massa; e
b. il Paese di provenienza di tale ingrediente non è identico al Paese di produzione della derrata alimentare.
2 In deroga al capoverso 1 lettera a, per le derrate alimentari di cui all’articolo 1 lettera a ODOA utilizzate come ingrediente, il Paese di provenienza dell’animale deve essere
1 RS 817.022.16
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