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Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 4 pagine
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Ordinanza del DFI sulle bevande
Modifica del …
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
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I
L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sulle bevande è modificata come segue:
Art. 61 cpv. 3 nota a piè di pagina
3 Per i prodotti vitivinicoli non definiti nella legislazione svizzera in materia di derrate alimentari valgono le definizioni dell’allegato II parte IV punti 4‒12 del regolamento (UE) n. 1308/20132.
Art. 75 cpv. 1 lett. g–i, 2bis e 2ter
1 Sull’etichetta devono figurare le seguenti indicazioni:
g. l’elenco degli ingredienti di secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera b OID;
h. la dichiarazione del valore nutritivo secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera n OID;
i. per i prodotti sottoposti a dealcolizzazione e con un titolo alcolometrico volumico inferiore al 10 per cento in volume: il termine minimo di conservazione secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera e OID.
2bis Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere g e h possono essere messe a disposizione per via elettronica se:
a. il percorso verso queste indicazioni è riportato sull’etichetta o su un’etichetta aggiuntiva applicata nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie;
1 RS 817.022.12
2Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007,
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal regolamento
(UE) 2021/2117, GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262.
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