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Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 6 pagine

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Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia, nonché Irlanda del Nord (OITE-UE)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia, nonché Irlanda del Nord è modificata come segue:

Art. 5a Divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con me-

todi che infliggono sofferenze agli animali: principio

1 L’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali è vietata.

2 Sono considerate pellicce i pelami di mammiferi ad eccezione degli animali addomesticati delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina, lama e alpaca.

3 Sono considerati metodi che infliggono sofferenze agli animali quelli che:

a. causano ansietà e sofferenze agli animali detenuti o cacciati per l’ottenimento di pellicce; oppure

b. infliggono dolori agli animali detenuti o cacciati per l’ottenimento di pellicce.

Art. 5b Divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti

con metodi che infliggono sofferenze agli animali: deroghe

L’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali è consentita:

1 RS 916.443.11

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