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Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 6 pagine
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Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia, nonché Irlanda del Nord (OITE-UE)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia, nonché Irlanda del Nord è modificata come segue:
Art. 5a Divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con me-
todi che infliggono sofferenze agli animali: principio
1 L’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali è vietata.
2 Sono considerate pellicce i pelami di mammiferi ad eccezione degli animali addomesticati delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina, lama e alpaca.
3 Sono considerati metodi che infliggono sofferenze agli animali quelli che:
a. causano ansietà e sofferenze agli animali detenuti o cacciati per l’ottenimento di pellicce; oppure
b. infliggono dolori agli animali detenuti o cacciati per l’ottenimento di pellicce.
Art. 5b Divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti
con metodi che infliggono sofferenze agli animali: deroghe
L’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali è consentita:
1 RS 916.443.11
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