Progetto

Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 5 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

[Signature] [QR Code]

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso è modificata come segue:

Art. 36 cpv. 1 lett. j e k e 5

1 Chiunque consegna una derrata alimentare preimballata deve fornire le seguenti indicazioni:

j. per le derrate alimentari di origine animale di cui all’allegato 2 fabbricate con i metodi di produzione elencati nell’allegato 2: le informazioni corrispondenti secondo l’allegato 2;

k. per le derrate alimentari di origine vegetale per le quali esiste la possibilità che nella produzione sia stato utilizzato un prodotto fitosanitario elencato nell’appendice 2 dell’ordinanza PIC del 10 novembre 20042: l’informazione corrispondente secondo l’allegato 2.

5 Per le derrate alimentari di cui al capoverso 1 lettere j e k, ad eccezione di magret, foie gras e confit di oche e di anatre, pubblica gli elenchi dei Paesi la cui legislazione vieta i metodi di produzione elencati nell’allegato 2. Tali derrate alimentari non devono essere caratterizzate se sono state fabbricate secondo il diritto del Paese in questione.

Art. 39 cpv. 2 frase introduttiva (concerne soltanto il tedesco) e lett. e

2 In ogni caso devono essere indicate per scritto:

e. le indicazioni di cui all’articolo 36 capoverso 1 lettere j e k.

1 RS 817.02

2 RS 814.82

.....