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Consultazione 2023/97: Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 124 pagine
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Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni
Verifica del sistema di perequazione finanziaria attuale
per le persone giuridiche e del 25 per cento per le persone fisiche. Ne risulta un fattore zeta 1 pari al 34,0 per cento, che rientra nell’intervallo stabilito all’articolo 57d capoverso 2 OPFC (27,3–37,3 %).
Il fattore zeta 2 serve a ponderare gli utili del patent box. Con quest’ultimo, il 4 per cento degli utili totali è soggetto a un’imposizione privilegiata, mentre prima dell’entrata in vigore della RFFA la quota era del 50 per cento circa. Al contempo, zeta 2 è di 2,5 volte superiore al fattore beta più elevato.
Con i due fattori zeta, confluiscono nel potenziale delle risorse circa un terzo (zeta 1) degli utili ordinari e oltre il 10 per cento (zeta 2 x zeta 1) degli utili rientranti nel patent box. Dal momento che nel primo anno del periodo di transizione i fattori beta sono ancora pienamente applicati alle ex imprese con statuto fiscale speciale, nell’anno di calcolo 2020 gli utili dichiarati dalle persone giuridiche nel potenziale delle risorse sono considerati applicando un valore medio del 24,6 per cento. Nell’anno di calcolo 2019 la quota era ancora di poco superiore al 50 per cen- to. Questa norma transitoria attenua gli effetti della RFFA sulla perequazione finanziaria.
5.1.4 Mantenimento temporaneo dei fattori beta
Con l’abolizione dello statuto fiscale speciale, le società interessate sono tenute a dichiarare o a considerare diversamente le riserve occulte costituite in base allo statuto fiscale speciale. Pertanto, nella fase transitoria risultano utili imponibili più bassi a livello cantonale e comunale. Tuttavia, per il calcolo della perequazione finanziaria vengono utilizzati i dati relativi all’imposta federale diretta, secondo cui le imprese con statuto speciale non sono soggette a un’imposizio- ne ridotta. Di conseguenza, non vi è stata alcuna dichiarazione delle riserve occulte. Per poter comunque tenere conto della dichiarazione nella perequazione delle risorse, è stato adottato un approccio pragmatico: anziché un rilevamento annuale su larga scala dei dati presso i Can- toni, viene effettuato un computo forfettario. Concretamente, i fattori beta sono mantenuti temporaneamente per cinque anni, riducendo gradualmente il volume degli utili a cui si ap- plicano. Nell’anno di riferimento 2024 il mantenimento dei fattori beta favorisce soprattutto i Cantoni di Basilea Città, Zugo e Sciaffusa, il cui indice delle risorse sarebbe altrimenti aumenta- to in misura più marcata, da 7,7 a 13,6 punti.
5.1.5 Stabilità nella perequazione delle risorse
Alla luce di quanto esposto finora, si può affermare che la RFFA non ha provocato distorsioni nella perequazione finanziaria. Tra il 2023 e il 2024, gli indici delle risorse sono variati tra -2,7 e +4,1 punti. Rispetto agli anni precedenti, si tratta di una fluttuazione piuttosto contenuta. Anche la dotazione è cresciuta a un ritmo superiore alla media (+163 mio.), ma non in misura eccezionalmente marcata. I diversi provvedimenti adottati in anticipo si sono rivelati efficaci e non hanno provocato variazioni eccessive nella perequazione delle risorse. Gli adeguamenti apportati a quest’ultima hanno permesso di attenuare notevolmente gli effetti della RFFA.
5.1.6 Contributi complementari
Secondo l’articolo 23a capoverso 4 LPFC, per gli anni 2024–2030 la Confederazione versa contributi complementari annui di 180 milioni di franchi. La misura temporanea è stata ini- zialmente proposta nel quadro della riforma III dell’imposizione delle imprese (RI III) allo scopo di limitare, per i Cantoni finanziariamente deboli, le ripercussioni degli adeguamenti della pe- requazione delle risorse conseguenti alla riforma. Con la normativa allora in vigore, l’introdu- zione dei fattori zeta ha comportato una riduzione del potenziale delle risorse e quindi della