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Consultazione 2023/97: Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 124 pagine
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Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni Verifica del sistema di perequazione finanziaria attuale
dotazione della perequazione delle risorse, adeguata al tasso di crescita del potenziale. Inoltre, per alcuni Cantoni finanziariamente deboli si è verificato un aumento tecnico dell’indice delle risorse, che avrebbe determinato versamenti di compensazione più bassi.
In occasione delle deliberazioni parlamentari sulla RI III, agli adeguamenti della perequazione finanziaria è stato aggiunto un nuovo elemento: il mantenimento, per un periodo di transizio- ne, dei fattori beta nella ponderazione degli utili delle ex imprese con statuto fiscale speciale. Questo accorgimento permette di attenuare e ripartire su più anni gli effetti dell’introduzione dei fattori zeta, negativi per alcuni Cantoni finanziariamente deboli. Inoltre, con la riforma della perequazione finanziaria, nel 2020 è stata introdotta la dotazione minima garantita, che azzera la rilevanza dell’evoluzione del potenziale delle risorse nella dotazione della perequazione delle risorse. La situazione iniziale è quindi cambiata e due argomentazioni a favore dell’introduzione dei contributi complementari verrebbero in gran parte meno. Resta nondimeno il fatto che la ri- forma fiscale porta a una diminuzione delle entrate dell’imposta sull’utile e quindi la dotazione minima garantita in franchi è leggermente inferiore. Tale calo è però parzialmente compensato da maggiori quote dei Cantoni sulle entrate dell’imposta federale diretta. Nell’anno di calco- lo 2020, infatti, nonostante la pandemia di COVID-19 e la RFFA il gettito fiscale standardizzato è aumentato dell’1,7 per cento rispetto all’anno precedente.
Successivamente, nel quadro del Progetto fiscale 17 (PF17) e della RFFA, gli adeguamenti della perequazione delle risorse previsti nella RI III (affossata) sono stati ampiamente accettati e adot- tati senza modifiche. Anche lo strumento temporaneo dei contributi complementari è stato mantenuto nella forma prevista, nonostante la mutata situazione iniziale. Sono versati in primo luogo ai Cantoni finanziariamente deboli con un indice delle risorse in aumento. Il fatto che tale aumento sia determinato dall’introduzione dei fattori zeta o da altri motivi non è rilevante. Occorre tuttavia sottolineare che soltanto i Cantoni finanziariamente più deboli hanno la pos- sibilità di ricevere contributi complementari.
Alla base del calcolo per i versamenti ai Cantoni vi sono le risorse proprie determinanti (get- tito fiscale standardizzato [GFS] per abitante prima della compensazione) di ogni Cantone nel 2023, ossia l’ultimo anno di riferimento per il quale tutti gli anni di calcolo sono anteceden- ti al cambiamento di sistema. A questi si sommano i versamenti di compensazione dell’anno di riferimento attuale. Le risorse del contributo complementare vengono ripartite tra i Cantoni con l’importo di base più basso. Nel 2024 sono previsti contributi per i sei Cantoni finanziaria- mente più deboli (VS, JU, UR, FR, SO e GL). I Cantoni che beneficiano degli importi più elevati per abitante sono Vallese (fr. 203), Friburgo (fr. 190) e Soletta (fr. 155). Rispetto all’anno prece- dente, il loro indice delle risorse è aumentato di 1,0–1,5 punti. Sul totale dei contributi, oltre il 97 per cento è destinato a questi tre Cantoni.
5.2 Verifica della compensazione degli oneri (PAG e PAS)
5.2.1 Introduzione
Dall’introduzione della perequazione finanziaria nazionale nel 2008, il sistema di calcolo per la compensazione degli oneri è rimasto invariato. In ogni rapporto sull’efficacia la compensazione degli oneri è stata esaminata in modo più approfondito, ma ciò non ha portato a una modifica del metodo di calcolo nonostante la disparità nell’indennizzo (v. n. 4.6).
Tuttavia, nel frattempo è emerso che la regola applicata attualmente per ponderare gli indi- catori nella PAS presenta degli svantaggi, illustrati di seguito. Al fine di individuare un metodo migliore per calcolare le ponderazioni nella compensazione degli oneri è stato commissionato uno studio esterno. I relativi risultati sono riassunti al numero 5.2.3.