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Consultazione 2023/97: Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 124 pagine

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Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni Verifica del sistema di perequazione finanziaria attuale

5 Verifica del sistema di

perequazione finanziaria attuale

Nel presente capitolo vengono esaminati diversi aspetti del sistema di perequazione finanzia- ria. Il numero 5.1 contiene informazioni preliminari sugli effetti della RFFA, che dall’anno di calcolo 2020 confluisce nella perequazione delle risorse. Al numero 5.2 viene approfondito lo sviluppo della compensazione degli oneri, rilevando le difficoltà legate al metodo di calcolo attuale. La perequazione delle risorse è trattata anche nei due paragrafi seguenti. Partendo da un esame dettagliato dell’effetto di incentivazione del sistema attuale (n. 5.3), vengono poi presentati i punti deboli del metodo in uso per il calcolo dei riparti fiscali e i possibili migliora- menti (n.5.4). Il capitolo si conclude con considerazioni sulle misure di attenuazione valide fino al 2025 (n. 5.5).

5.1 Effetti della RFFA

L’oggetto «Riforma fiscale e finanziamento dell’AVS» (RFFA) è stato accolto in occasione del- la votazione popolare del 19 maggio 2019. Come già esposto al numero 4.4, la RFFA ha comportato una diminuzione significativa dell’onere fiscale per le persone giuridiche a livello cantonale. La riforma incide però anche sul calcolo della perequazione delle risorse. In parti- colare l’abolizione dello statuto fiscale speciale e l’introduzione del patent box richiedono una nuova ponderazione degli utili delle persone giuridiche nell’ambito del potenziale di risorse. Quest’ultima prevede l’utilizzo dei due fattori zeta 1 e zeta 2 in sostituzione dei fattori beta utilizzati. Nel presente capitolo si cerca quindi di capire se le misure adottate sono efficaci e se il contributo complementare recentemente introdotto ha contribuito all’attenuazione degli effetti della RFFA per i Cantoni finanziariamente più deboli. Poiché la RFFA è entrata in vigore il 1° gennaio 2020, i dati sull’utilizzo del patent box sono disponibili soltanto per l’ultimo dei tre anni di calcolo. Tali dati costituiscono la base per le considerazioni di seguito esposte. L’anno di riferimento 2024 comprende gli anni di calcolo 2018, 2019 e 2020 e, di conseguenza, gli effet- ti della riforma sono inclusi solo per un terzo. L’impatto della riforma fiscale sulla perequazione delle risorse è presentata nel messaggio di riferimento del Consiglio federale per la legge fede- rale del 28 settembre 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA).

5.1.1 Abolizione dello statuto fiscale speciale

Fino all’anno di calcolo 2019 gli utili realizzati all’estero dalle società con statuto fiscale speciale sono stati ponderati con i cosiddetti «fattori beta» e nel potenziale delle risorse confluiva solo il 2,8–12,5 per cento, a seconda dello statuto fiscale. Poiché gli utili di queste società costi- tuivano oltre il 60 per cento del totale, ciò ha comportato una riduzione al 52,5 per cento in media di tutti gli utili delle imprese dichiarati (anno di riferimento 2023) prima della riforma. Le differenze tra i Cantoni erano notevoli e variavano dal 23,6 per cento di Sciaffusa al 96,2 per cento di Uri, a seconda dell’importanza degli utili delle società con statuto speciale nel rispet- tivo Cantone. La ponderazione ridotta era dovuta al fatto che i Cantoni erano tenuti per legge (LAID, RS 642.14) a imporre a un’aliquota ridotta sugli utili realizzati all’estero dalle imprese con statuto speciale.

La sola abolizione dello statuto fiscale speciale senza ulteriori misure in materia avrebbe por- tato a un aumento indiretto delle imposte, che avrebbe danneggiato l’attrattiva della piazza economica svizzera, in particolare per i gruppi internazionali. Si rischiava di assistere a una delocalizzazione delle grandi imprese.

5.1.2 Utili da brevetti e diritti analoghi

Al fine di ridurre le conseguenze negative dell’abolizione dello statuto fiscale speciale e mante- nere la competitività della piazza economica svizzera, la maggior parte dei Cantoni ha ridotto sensibilmente le aliquote di imposizione per le imprese. Inoltre, nel quadro della RFFA sono