Progetto
Consultazione 2023/97: Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 124 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 89Fedlex · Progetto
Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni Provvedimenti per la perequazione finanziaria 2026–2029
Ad eccezione degli indici di aggravio nella compensazione degli oneri, per l’intero processo di calcolo della perequazione finanziaria i risultati intermedi non vengono arrotondati. Dato che l’arrotondamento di risultati intermedi ha sempre un effetto distorsivo sui risultati finali, occor- re eliminarlo. Su una base di circa 30 000 franchi, ovvero l’1 per mille dei versamenti, l’effetto più marcato è comunque marginale. L’adeguamento permetterà di avere risultati più precisi nonché di semplificare e uniformare il calcolo della compensazione degli oneri.
Senza coefficiente degli oneri, gli oneri speciali determinanti vengono calcolati direttamente in base all’indice di aggravio. Ciò non ha nessun impatto sui risultati, poiché il coefficiente cumula semplicemente un valore al risultato, che nel calcolo degli oneri speciali determinanti viene nuovamente dedotto. Anche in questo caso si tratta dunque di una semplificazione del processo di calcolo.
6.3 Adeguamento dei riparti fiscali
Come spiegato al numero 5.4, il metodo applicato finora per includere i riparti fiscali nel po- tenziale di risorse è troppo generico e può talvolta causare una ripartizione insoddisfacente del substrato fiscale relativo all’imposta sull’utile tra i Cantoni interessati. Perciò si propone di modificare il metodo di calcolo come segue:
– il calcolo dei riparti fiscali determinanti avviene separatamente per le persone fisiche e le
persone giuridiche;
– gli accrediti dell’IFD a favore di altri Cantoni sono compensati secondo il gettito fiscale
totale;
– gli accrediti compensati sono ponderati in tutti i Cantoni con un fattore standard (rapporto
tra base imponibile IFD e gettito fiscale di tutti i Cantoni) allo scopo di portarli a un livello equivalente agli utili e al reddito imponibili.
L’applicazione del nuovo metodo di calcolo richiede un adeguamento dell’articolo 21 OPFC.
6.4 Parere dell’organo incaricato del coordinamento politico
L’elaborazione del rapporto sull’efficacia è stata accompagnata per la prima volta sul piano politico dall’organo incaricato del coordinamento politico della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni. Il presente rapporto mostra che, in generale, il sistema della pe- requazione finanziaria funziona bene e che gli obiettivi fissati nella Costituzione e nella legge sono raggiunti in ampia misura. La riforma entrata in vigore nel 2020 e le modifiche legate alla RFFA hanno dato buoni risultati. Per il prossimo periodo, l’organo incaricato del coordinamen- to politico prevede modifiche solo puntuali ed evidenzia la continuità e la stabilità del sistema della perequazione finanziaria. Tuttavia, occorre prestare particolare attenzione all’evoluzione delle disparità tra i Cantoni. Da un lato, dal 2019 le disparità hanno registrato un aumento più marcato e, dall’altro, non si può escludere una maggiore dinamica dovuta alle riforme fiscali dei prossimi anni.
L’impatto dovuto allo scadere, nel 2025, delle misure di attenuazione a favore dei Cantoni finanziariamente deboli, parte integrante del pacchetto di riforme del 2020, è stato discusso approfonditamente. Nel messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 2018 sulla modifi- ca della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri è stata stabilito che prima dello scadere di queste misure occorre riesaminare l’opportunità