Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Gli obblighi internazionali della Svizzera non sono interessati dal progetto. Per ulteriori delucidazioni si rimanda alle spiegazioni ai numeri 2 e 3.
6.3 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non prevede l’istituzione di nuove disposizioni in materia di sussidi, nuovi crediti di impegno o limiti di spesa.
6.4 Delega di competenze legislative
Le deleghe di competenze legislative al Consiglio federale o alla FINMA contenute nel progetto tengono conto del fatto che la LInFi è una legge quadro e devono consentire un adeguamento flessibile agli sviluppi del mercato. Per la motivazione si rimanda alle spiegazioni relative agli articoli corrispondenti.
6.5 Protezione dei dati
Con l’attuazione del progetto, i dati nel settore delle comunicazioni relative alle transazioni, della pubblicità e delle transazioni del management continueranno a essere trattati, come in passato, dalle borse, dalla FINMA e dagli emittenti secondo le rispettive competenze. Sotto il profilo del diritto in materia di protezione dei dati non si rileva dunque alcuna variazione dello status quo.
Il progetto prevede ora l’obbligo per gli emittenti di tenere elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; gli ulteriori dettagli, come le indicazioni, saranno disciplinati dal Consiglio federale a livello di ordinanza. La durata di conservazione è stabilita già a livello di legge. Si applicano inoltre le disposizioni del diritto in materia di protezione dei dati per la gestione di questi elenchi da parte degli emittenti.
Occorre notare che, con il progetto, la regolamentazione di alcuni obblighi degli emittenti è ora sancita direttamente nella LInFi e non più a livello di regolamento di quotazione o di autodisciplina delle borse.