Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 55Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria
Secondo i risultati di questo studio, le modifiche avranno effetti esigui sul servizio di registrazione BX Swiss per quanto concerne gli oneri47.
5.3.2 Ripercussioni per gli investitori
La stabilità del sistema finanziario, la funzionalità del mercato finanziario, la sua trasparenza, nonché la tutela dei partecipanti al mercato finanziario e la parità di trattamento sono fondamentali per gli investitori. La maggior parte di queste modifiche interessa pertanto direttamente o indirettamente gli investitori. In particolare viene aumentata la resilienza delle infrastrutture del mercato finanziario, accresciuta la trasparenza sul mercato e migliorata la prevenzione degli abusi di mercato.
Diverse modifiche dovrebbero determinare una riduzione degli oneri per gli investitori, per esempio l’eliminazione del valore soglia minimo di comunicazione pari al tre per cento dei diritti di voto nel settore del diritto in materia di pubblicità. Questa modifica ridurrà gli oneri anche per gli emittenti e gli organi per la pubblicità. Nell’ambito del commercio di derivati si prevede inoltre che, nel caso di riconoscimento del diritto estero da parte della FINMA secondo l’articolo 95 LInFi, possano essere riconosciute come equivalenti anche le caratteristiche della controparte. Per gli investitori o le imprese in questione operanti nel commercio di derivati, ciò dovrebbe determinare una diminuzione dei costi associati agli obblighi di riduzione dei rischi in occasione delle transazioni transfrontaliere.
Le modifiche volte a migliorare funzionalità del mercato finanziario dovrebbero avere molteplici conseguenze per gli investitori. Secondo lo studio esterno commissionato dal DFF48, i cambiamenti nel settore degli organi di comunicazione e degli organi di sorveglianza del commercio dovrebbero favorire una maggiore tutela degli investitori, come pure una migliore funzionalità del mercato.
5.3.3 Imprese non finanziarie ed emittenti
Per gli emittenti, alcune modifiche nel settore del contrasto degli abusi di mercato potrebbero determinare un aumento degli oneri, in particolare per quanto riguarda l’obbligo generale di tenere elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. Tuttavia si può ritenere che tali modifiche accresceranno anche, in via generale, la fiducia degli investitori nel mercato finanziario svizzero, apportando indirettamente un beneficio ai valori mobiliari emessi da queste stesse società. Tra queste modifiche volte a rafforzare la fiducia degli investitori rientra non solo l’obbligo già menzionato di compilare elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, ma anche la regolamentazione statale della pubblicità ad hoc e delle transazioni del management. Questi obblighi sono disciplinati già oggi dal regolamento di quotazione delle borse e pertanto il loro trasferimento nella LInFi non dovrebbe comportare costi significativamente più elevati per gli emittenti.
Il progetto allenta anche i requisiti in alcuni ambiti. In particolare, le piccole controparti non finanziarie sono esonerate dall’obbligo di comunicazione, che comunque non è stato ancora messo in vigore dal Consiglio federale per motivi di proporzionalità. Secondo un sondaggio condotto presso piccole controparti non finanziarie, i costi di un siffatto obbligo per anno e per impresa avrebbero potuto variare da alcune decine di migliaia a diversi milioni di franchi (costi per l’infrastruttura informatica, per le comunicazioni ecc.). Le stime si basano sulle esperienze delle piccole controparti non finanziarie in altre giurisdizioni, in particolare nell’UE49.
47 SIX non ha partecipato allo studio.
48 Cfr. Swiss Economics, Zentralisierung der Handelsüberwachungs- und Meldestellen, 2024.
49 Rapporto di valutazione del DFF, n. 3.2.1.