Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria

5.3.4 Banche

Le banche, in qualità di investitori, emittenti, controparti finanziarie e partecipanti a una borsa, sono interessate da diverse modifiche, in particolare in veste di investitori (v. pertinente capitolo della legge). È inoltre previsto che, se gestiscono un sistema di pagamento, le banche debbano ottemperare agli obblighi applicabili ai sistemi di pagamento stabiliti dalla LInFi, senza tuttavia dover ottenere un’autorizzazione per il sistema di pagamento. Tale modifica dovrebbe contribuire a migliorare la stabilità finanziaria e ad assicurare condizioni paritarie in materia di concorrenza rispetto alle infrastrutture del mercato finanziario, ma comporta anche oneri supplementari per le banche che gestiscono un sistema di pagamento, benché soltanto a partire da un valore soglia che deve ancora essere fissato nell’OInFi.

Le banche sono inoltre interessate direttamente dai cambiamenti nel settore degli organi di comunicazione e degli organi di sorveglianza del commercio. Dallo studio esterno commissionato dal DFF50 emerge che queste modifiche avrebbero ripercussioni finanziarie trascurabili per UBS, secondo la sua stessa valutazione, con effetti positivi attesi a livello di oneri grazie ai cambiamenti relativi al formato della comunicazione. Secondo Hypothekarbank Lenzburg è difficile stimare le ricadute, ma è possibile che un cambiamento rispetto allo status quo, in particolare relativo al formato della comunicazione, determini maggiori oneri.

5.3.5 FINMA e BNS

Il progetto consente altresì di incrementare l’efficienza dell’architettura di vigilanza nel settore del diritto della pubblicità, imponendo agli organi competenti, in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione, di richiedere direttamente una rettifica ai responsabili e anche di sporgere direttamente denuncia al DFF. Un coinvolgimento della FINMA, che finora aveva svolto unicamente un ruolo d’intermediario, sarà quindi necessario in futuro solo se gli organi per la pubblicità non sono in grado di operare, nelle modalità descritte, una rettifica informale di un’irregolarità secondo il diritto in materia di pubblicità, oppure se sussiste una grave violazione dell’obbligo di comunicazione e deve essere intrapreso un procedimento di «enforcement». Ciò dovrebbe comportare minori oneri per la FINMA. Anche la semplificazione della procedura di riconoscimento delle sedi di negoziazione estere solleverà la FINMA da alcuni compiti amministrativi.

Le modifiche nel settore degli organi di comunicazione e degli organi di sorveglianza del commercio potrebbero invece generare un sensibile aumento dei costi finanziari e dei costi di personale per la FINMA, secondo il parere di quest’ultima contenuto nello studio esterno commissionato dal DFF51. Oltre ai costi correnti, l’allestimento della necessaria infrastruttura tecnica richiederà cospicui investimenti iniziali. A ciò si aggiungono le risorse necessarie per i nuovi compiti della FINMA legati agli obblighi degli emittenti. Al momento, una stima precisa dei costi non è tuttavia ancora possibile.

6. Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il progetto si basa, come la LInFi stessa, sull’articolo 98 capoversi 1 e 2 della Costituzione federale52, che conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sulle banche e sulle borse, nonché sui servizi finanziari in altri settori.

50 Cfr. Swiss Economics, Zentralisierung der Handelsüberwachungs- und Meldestellen, 2024.

51 Cfr. Swiss Economics, Zentralisierung der Handelsüberwachungs- und Meldestellen, 2024.

52 RS 101