Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/1: Revisione totale dell’ordinanza sulla maturità professionale federale (OMPr) · 116 pagine
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Articolo 22 Diplomi di lingua straniera
Cantoni
JU e VD non hanno commenti su questo articolo.
TI accoglie con favore il fatto che le scuole possano continuare a preparare i candidati che intendono ottenere un diploma di lingua straniera (cpv. 1) ed Ë grata per le spiegazioni del rapporto esplicativo.
VS osserva che la nuova norma, in base alla quale sono i Cantoni (e non pi˘ la SEFRI) a definire i diplomi di lingua straniera che possono sostituire l’esame finale (cpv. 2) porr‡ alcune sfide a livello pratico per garantire una gestione comparabile.
AI, AR, BE, BL, BS, FR, GR, LU, OW, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH accolgono con favore il fatto che
le scuole possano continuare a preparare i candidati che intendono ottenere un diploma di lingua straniera (cpv. 1) e sono grati per le spiegazioni contenute nel rapporto esplicativo. Per quanto riguarda la nuova norma, in base alla quale sono i Cantoni (e non pi˘ la SEFRI) a definire i diplomi di lingua straniera che possono sostituire l’esame finale (cpv. 2), i suddetti Cantoni sottolineano le possibili difficolt‡ a livello pratico, soprattutto per quanto riguarda la garanzia di modalit‡ di convalida comparabili (BE e GR dichiarano esplicitamente di essere favorevoli al mantenimento della prassi precedente). Per quanto riguarda la disposizione del capoverso 5, secondo cui i candidati in possesso di un diploma di lingua straniera possono essere dispensati dalle lezioni ma non dalla nota scolastica, i Cantoni summenzionati ritengono che un diploma di lingua straniera di livello C1 o superiore, ovvero due livelli superiori all’attestato di MP, debba comportare una dispensazione totale. In questo contesto, si constata una certa contraddizione con l’articolo 15 capoverso 1.
AG Ë d’accordo con il trasferimento della competenza per i diplomi di lingua straniera ai Cantoni (cpv. 2 e 3), ma auspica una raccomandazione nazionale sul riconoscimento e la convalida di questi diplomi. Per quanto riguarda il capoverso 5, AG ritiene che la dispensazione totale dall’insegnamento (e quindi anche dalla nota scolastica) debba continuare a essere possibile.
Nell’interesse della comparabilit‡ delle qualifiche, NW respinge il trasferimento ai Cantoni della competenza per i diplomi di lingua straniera (cpv. 2 e 3) e chiede sia il riconoscimento di questi diplomi da parte della SEFRI, sia una direttiva da parte della SEFRI sulle modalit‡ di conversione.
SG teme che il trasferimento della competenza (cpv. 2 e 3) produca differenze cantonali a livello di gestione e conversione.
In relazione al capoverso 3, GE sottolinea la necessit‡ che i Cantoni seguano le raccomandazioni della CSFP.
NE auspica che la SEFRI continui a tenere un elenco dei diplomi di lingua straniera riconosciuti. Se ciÚ non fosse possibile, raccomanda di redigere un elenco per la Svizzera francese.
Associazioni mantello nazionali dell’economia
SIC Svizzera accoglierebbe con favore una regolamentazione a livello nazionale da parte della SEFRI sulla gestione dei diplomi di lingua straniera e sulla loro conversione per garantire la parit‡ di trattamento delle persone in formazione.