Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/10: Modifica dell’ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali (OLAL) · 6 pagine

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5.2 Costituzionalità e competenze legislative

Basandosi sulle sue competenze in materia di diritto civile (art. 122 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera [Cost.; RS 101]) e di diritto di locazione (art. 109 Cost.), la Confederazione ha disciplinato in maniera esaustiva la pigione e gli abusi in materia nel CO (art. 253 e segg. CO). Per la locazione di locali d’abitazione o commerciali, l’articolo 253a capoverso 3 CO conferisce al Consiglio federale la competenza di emanare prescrizioni esecutive a livello di ordinanza. Il Consiglio federale ne ha fatto uso con l’ordinanza del 9 maggio 1990 concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali. Ha inoltre la competenza di modificare l’ordinanza.

5.3 Forma dell’atto

Il progetto non contiene disposizioni legislative importanti che in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. vanno emanate sotto forma di legge federale. Il progetto riguarda disposizioni d’esecuzione a livello di ordinanza che devono garantire l’applicazione e l’attuazione delle disposizioni legali relative al diritto in materia di locazione.

5.4 Protezione dei dati

La presente modifica dell’OLAL non ha alcuna incidenza per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.