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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali 916.310
a. in Svizzera esiste già un’organizzazione di allevamento o un’impresa di allevamento che gestisce la razza in questione; e
b. l’estensione comprometterebbe il programma zootecnico di un’organizzazione di allevamento o di un’impresa di allevamento già riconosciuta, in particolare per quanto riguarda:
1. la conservazione delle caratteristiche della razza;
2. gli obiettivi del programma zootecnico; o
3. la conservazione della razza.
3 L’UFAG può chiedere all’autorità competente la revoca dell’autorizzazione se per almeno un anno nessun allevatore in Svizzera ha partecipato al programma zootecnico dell’organizzazione di allevamento o dell’impresa di allevamento estera.
4 L’UFAG pubblica l’elenco delle organizzazioni di allevamento e delle imprese di allevamento estere attive in Svizzera.
Capitolo 3: Promozione delle misure zootecniche
Sezione 1: Disposizioni comuni
Art. 12 Principio
1 Le misure zootecniche possono essere sostenute mediante contributi per animali delle seguenti specie:
a. bovini, inclusi i bufali;
b. equidi;
c. suini;
d. ovini;
e. caprini;
f. conigli;
g. volatili;
h. camelidi del Nuovo Mondo;
i. api.
2 Le seguenti misure zootecniche sono sostenute mediante contributi:
a. tenuta del libro genealogico nonché registrazione e valutazione delle caratteristiche zootecniche (sezione 2);
b. conservazione delle razze svizzere (sezione 3);
c. progetti di ricerca limitati nel tempo nel settore dell’allevamento (sezione 4);
3 Sono sostenute soltanto misure zootecniche per animali che si trovano all’interno del Paese.