Progetto

Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 29Fedlex · Progetto

Ordinanza sull’allevamento di animali 916.310

a. in Svizzera esiste già un’organizzazione di allevamento o un’impresa di allevamento che gestisce la razza in questione; e

b. l’estensione comprometterebbe il programma zootecnico di un’organizzazione di allevamento o di un’impresa di allevamento già riconosciuta, in particolare per quanto riguarda:

1. la conservazione delle caratteristiche della razza;

2. gli obiettivi del programma zootecnico; o

3. la conservazione della razza.

3 L’UFAG può chiedere all’autorità competente la revoca dell’autorizzazione se per almeno un anno nessun allevatore in Svizzera ha partecipato al programma zootecnico dell’organizzazione di allevamento o dell’impresa di allevamento estera.

4 L’UFAG pubblica l’elenco delle organizzazioni di allevamento e delle imprese di allevamento estere attive in Svizzera.

Capitolo 3: Promozione delle misure zootecniche

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 12 Principio

1 Le misure zootecniche possono essere sostenute mediante contributi per animali delle seguenti specie:

a. bovini, inclusi i bufali;

b. equidi;

c. suini;

d. ovini;

e. caprini;

f. conigli;

g. volatili;

h. camelidi del Nuovo Mondo;

i. api.

2 Le seguenti misure zootecniche sono sostenute mediante contributi:

a. tenuta del libro genealogico nonché registrazione e valutazione delle caratteristiche zootecniche (sezione 2);

b. conservazione delle razze svizzere (sezione 3);

c. progetti di ricerca limitati nel tempo nel settore dell’allevamento (sezione 4);

3 Sono sostenute soltanto misure zootecniche per animali che si trovano all’interno del Paese.