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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali 916.310
3 Gli aiuti finanziari di cui al capoverso 1 lettera a possono essere versati a un’organizzazione di allevamento riconosciuta soltanto se le vengono versati anche aiuti finanziari di cui alla sezione 2 del presente capitolo.
Art. 23 Razza svizzera
1 Per razza svizzera si intende una razza:
a. che ha la sua origine in Svizzera prima del 1949; o
b. per la quale è tenuto un libro genealogico in Svizzera almeno dal 1949.
Art. 24 Razza il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciata»
1 Lo stato di una razza svizzera è «in pericolo critico» se l’indice globale nel sistema di monitoraggio per le risorse zoogenetiche (Genmon) per tale razza al 1° giugno è compreso tra 0.000 e 0.500.
2Lo stato di una razza svizzera è «minacciata» se l’indice globale in Genmon per tale razza al 1° giugno è compreso tra 0.500 e 0.700.
3Ogni quattro anni, il 1° giugno, la prima volta il 1° giugno 2027, l’UFAG stabilisce se lo stato di una razza svizzera è ancora «in pericolo critico» o «minacciata» o se una razza svizzera debba essere classificata come «in pericolo critico» o «minacciata».
Art. 25 Aiuti finanziari per progetti di conservazione limitati nel tempo e
indennità per la gestione di banche genetiche nazionali
1 Per progetti di conservazione limitati nel tempo e per la gestione di banche genetiche nazionali sono versati complessivamente al massimo 500 000 franchi all’anno.
2 I contributi sono versati:
a. alle organizzazioni di allevamento riconosciute per progetti di conservazione limitati nel tempo;
b. ai gestori delle banche genetiche quale indennità per la loro gestione.
Art. 26 Gestione di banche genetiche nazionali
1 Per la conservazione delle razze svizzere l’UFAG gestisce banche genetiche nazionali per il deposito a lungo termine di campioni congelati di origine animale (materiale criogenico).
2 Può demandare la gestione delle banche genetiche nazionali a:
a. stazioni autorizzate dal veterinario cantonale ai sensi dell’articolo 51 capoverso 3 lettera a dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie (OFE) alla raccolta di sperma per l’inseminazione artificiale (stazioni di inseminazione);