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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali 916.310
a. nel caso dei bovini, inclusi i bufali, e dei suini, gli animali maschi e femmine devono avere rispettivamente almeno una monta e almeno una nascita iscritta nel libro genealogico.
b. per le specie animali qui appresso gli animali devono aver raggiunto la seguente età:
1. equidi: 12 mesi;
2. ovini: 10 mesi;
3. caprini: 8 mesi;
4. camelidi del Nuovo Mondo: 12 mesi.
3 Se in un periodo di riferimento per un animale non è documentata una monta o una nascita, su tale animale non deve essere registrata alcuna caratteristica zootecnica nel periodo di riferimento in questione. Ciò si applica per due periodi di riferimento consecutivi al massimo.
4 Per gli animali iscritti nel libro genealogico che non adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e c è versata la metà del contributo nei seguenti casi:
a. il libro genealogico è in fase di allestimento. La durata della fase di allestimento di un nuovo libro genealogico per una razza è limitata alla durata media di tre generazioni al massimo della specie in questione;
b. l’animale è stato iscritto nel libro genealogico con un’ascendenza incompleta, ovvero i genitori o i nonni erano parzialmente sconosciuti.
5 Il contributo per la tenuta del libro genealogico è versato una volta per animale e per periodo di riferimento.
Art. 19 Contributo per la tenuta del libro genealogico per le api
1 Per le regine e le regine fucaiole è versato un contributo per la tenuta del libro genealogico se sono adempiute le seguenti condizioni:
a. la regina o la regina fucaiola è iscritta in un libro genealogico;
b. la madre della regina o della regina fucaiola è iscritta o menzionata in un libro genealogico della medesima razza;
c. l’albero genealogico paterno comprende almeno la regina fucaiola della prima o della seconda generazione di antenati; le regine fucaiole in questione devono essere iscritte o menzionate in un libro genealogico della medesima razza della regina o della regina fucaiola per la quale è richiesto un contributo, fermo restando che può essere iscritta o menzionata nel libro genealogico soltanto un’unica regina fucaiola della seconda generazione di antenati; e
d. la regina o la regina fucaiola ha una quota di geni della relativa razza di almeno l’87,5 per cento;
e. la regina o la regina fucaiola è in vita e ha almeno 9 mesi d’età:
f. sulla colonia di api della regina o della regina fucaiola è stata registrata almeno una caratteristica zootecnica di cui all’allegato 1 numero 2.