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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali 916.310
b. organizzazioni di allevamento riconosciute per la gestione delle razze svizzere interessate, se queste affidano la gestione delle banche genetiche a stazioni di inseminazione.
3 Chi intende gestire una banca genetica nazionale deve garantire una grande diversità genetica dei campioni conservati delle razze svizzere.
4 La gestione di una banca genetica nazionale è disciplinata in un contratto tra l’UFAG e il gestore. Nel contratto si concordano in particolare:
a. la quantità nonché il volume minimo del materiale criogenico da depositare;
b. i diritti di proprietà sul materiale criogenico;
c. l’importo dell’indennità.
5 Il gestore di una banca genetica ha i seguenti obblighi:
a. deve concedere all’UFAG tutti i diritti di informazione e di consultazione.
b. deve garantire che nel software per la documentazione messo a disposizione dall’UFAG siano registrati i seguenti dati e documenti:
1. dati di contatto di almeno un interlocutore;
2. identificazione univoca degli animali, inclusi i dati concernenti la loro ascendenza;
3. genere e quantità del materiale criogenico;
4. protocolli di produzione;
5. luoghi di deposito e luoghi di conservazione nel magazzino.
Art. 27 Uso di materiale criogenico depositato in banche genetiche nazionali
1 Il materiale criogenico depositato in una banca genetica nazionale non può essere usato.
2 In deroga al capoverso 1, l’UFAG, su richiesta, può autorizzarne l’uso nei seguenti casi e allo scopo della conservazione di una razza svizzera:
a. per esami scientifico-genetici;
b. se la diversità genetica di una razza svizzera è fortemente in diminuzione e il suo stato è «in pericolo critico».
3 Sono autorizzate a presentare una domanda per l’uso di materiale criogenico le organizzazioni di allevamento riconosciute per la gestione della razza svizzera in questione.
4 La domanda deve comprendere un piano relativo all’uso del materiale criogenico.
5 Se l’UFAG autorizza la domanda, stipula un contratto relativo all’autorizzazione con l’organizzazione di allevamento ed eventualmente con altri interessati. Nel contratto vengono disciplinati in particolare lo scopo, la portata e la durata dell’uso del materiale criogenico.
6 L’importo che il gestore della banca genetica in questione addebita al titolare dell’autorizzazione per la messa a disposizione del materiale criogenico, non può superare i costi per la produzione del materiale criogenico.