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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali 916.310
b. la cui madre è iscritta o menzionata in un libro genealogico della medesima razza;
c. il cui albero genealogico paterno comprende almeno la regina fucaiola della prima o della seconda generazione di antenati; le regine fucaiole in questione devono essere iscritte o menzionate in un libro genealogico della medesima razza della regina o della regina fucaiola per la quale è richiesto l’aiuto finanziario, fermo restando che può essere iscritta o menzionata nel libro genealogico soltanto un’unica regina fucaiola della seconda generazione di antenati;
d. la cui quota di geni della relativa razza è di almeno l’87,5 per cento ed è stabilita mediante l’analisi del DNA o mediante un certificato di ascendenza e l’analisi del DNA deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e internazionalmente basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide; e
e. che ha almeno una regina come discendente:
1. fecondata nel periodo di riferimento,
2. iscritta o menzionata nel libro genealogico, e
3. la cui quota di geni della relativa razza è di almeno l’87,5 per cento ed è stabilita mediante l’analisi del DNA o mediante un certificato di ascendenza e l’analisi del DNA deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e internazionalmente basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide.
2 Il grado di consanguineità di cui all’articolo 31 della discendente di cui al capoverso 1 lettera e non deve superare il 6,25 per cento. Per le api, in via suppletiva l’albero genealogico su tre generazioni della discendente in vita della linea paterna deve comprendere almeno la madre della rispettiva regina fucaiola o delle rispettive regine fucaiole.
3 Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se l’effettivo di animali femmine iscritti nel libro genealogico non supera 1000 unità; si considerano soltanto gli animali femmine iscritti nel libro genealogico che adempiono le condizioni di cui all’articolo 19 capoversi 1-3.
4 Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se l’organizzazione di allevamento riconosciuta mette a disposizione almeno una volta all’anno del gestore di Genmon i dati del libro genealogico e le informazioni necessarie per calcolare l’indice globale.
Art. 30 Conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico»
o «minacciate»: importo degli aiuti finanziari
1 Per la conservazione delle razze svizzere di bovini, equidi, suini, ovini, caprini e api il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» sono versati complessivamente al massimo 4 750 000 franchi all’anno.
2 Il contributo per la conservazione di una razza svizzera il cui stato è «in pericolo critico» ammonta a: