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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali 916.310

2 La quota di geni è stabilita mediante l’analisi del DNA o mediante un certificato di ascendenza. L’analisi del DNA deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e internazionalmente basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide.

3 Se una regina o una regina fucaiola non ha una regina o una regina fucaiola come discendente non deve essere registrata alcuna caratteristica zootecnica. Ciò si applica per due periodi di riferimento consecutivi al massimo.

4 Per le regine o le regine fucaiole iscritte nel libro genealogico che non adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b, c e d è versata la metà del contributo nei seguenti casi:

a. il libro genealogico è in fase di allestimento. La durata della fase di allestimento di un nuovo libro genealogico per una razza è limitata alla durata media di tre generazioni al massimo della specie in questione;

b. l’animale è stato iscritto nel libro genealogico con un’ascendenza incompleta, ovvero i genitori o i nonni erano parzialmente sconosciuti.

5 Il contributo per la tenuta del libro genealogico è versato una volta per regina o regina fucaiola e per periodo di riferimento.

Art. 20 Registrazione e valutazione delle caratteristiche zootecniche

1 Gli aiuti finanziari per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche sono versati soltanto se le informazioni registrate sulle caratteristiche zootecniche e i valori genetici delle caratteristiche del programma zootecnico sono iscritti nel libro genealogico.

2 L’aliquota di cui all’allegato 1 numero 2 è versata soltanto per le caratteristiche zootecniche che confluiscono in una valutazione.

3 Anche in assenza di una valutazione si indennizza:

a. la genotipizzazione, se effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e internazionalmente basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide, applicando l’aliquota intera;

b. le caratteristiche zootecniche per la cui registrazione sono determinanti metodi riconosciuti internazionalmente, applicando la metà dell’aliquota.

4 I valori genetici delle caratteristiche zootecniche del programma zootecnico, compresa la loro accuratezza, devono essere resi accessibili agli allevatori interessati almeno per i candidati alla selezione. La pubblicazione deve avvenire almeno una volta all’anno. Per il primo periodo di riferimento, il termine di pubblicazione è fissato eccezionalmente a 90 giorni dopo la fine del periodo di riferimento al più tardi. Su richiesta motivata, i valori genetici stimati, compresa la loro accuratezza, devono essere resi noti anche ad altre persone che dimostrano un interesse legittimo.

5 Gli aiuti finanziari per le caratteristiche zootecniche devono essere conteggiati nel periodo di riferimento in cui è avvenuta la loro registrazione, anche se non ne è stata ancora effettuata la valutazione.