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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali 916.310

7 Il titolare dell’autorizzazione deve garantire che dopo l’uso il volume rimanente nella banca genetica ammonti almeno al 50 per cento del materiale criogenico di ogni donatore.

8 L’UFAG può autorizzare l’uso con conseguente volume rimanente nella banca genetica inferiore al 50 per cento del materiale criogenico del donatore in particolare se il titolare dell’autorizzazione può dimostrare che senza l’uso di ulteriore materiale criogenico del donatore la conservazione di una razza svizzera è fortemente minacciata.

Art. 28 Conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico»

o «minacciate»: condizioni per il versamento degli aiuti finanziari per bovini, equidi, suini, ovini e caprini

1 Gli aiuti finanziari per la conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» sono versati per bovini, equidi, suini, ovini e caprini:

a. iscritti o menzionati in un libro genealogico;

b. i cui genitori e nonni sono iscritti o menzionati in un libro genealogico della medesima razza;

c. la cui quota di geni della relativa razza è di almeno l’87,5 per cento; e

d. che hanno almeno un discendente:

1. nato vivo nel periodo di riferimento;

2. iscritto o menzionato nel libro genealogico; e

3. la cui quota di geni della relativa razza è di almeno l’87,5 per cento.

2 Il grado di consanguineità di cui all’articolo 31 del discendente di cui al capoverso 1 lettera d non deve superare la percentuale seguente:

a. per bovini, ovini e caprini: 6,25 per cento;

b. per equidi e suini: 10 per cento.

3 Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se l’effettivo di animali femmine iscritti nel libro genealogico non supera 10 000 animali per le razze il cui stato è «in pericolo critico» e 7 500 animali per le razze il cui stato è «minacciate»; si considerano soltanto gli animali femmine iscritti nel libro genealogico che adempiono le condizioni di cui all’articolo 18 capoversi 1-3.

4 Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se almeno una volta all’anno le organizzazioni di allevamento riconosciute mettono a disposizione del gestore di Genmon i dati del libro genealogico e le informazioni necessarie per calcolare l’indice globale.

Art. 29 Conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico»

o «minacciate»: condizioni per il versamento degli aiuti finanziari per le api

1 Gli aiuti finanziari per la conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» sono versati per una regina o una regina fucaiola:

a. iscritta o menzionata in un libro genealogico;