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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali 916.310

6 La valutazione di una caratteristica zootecnica deve essere effettuata al più tardi entro un anno dalla sua registrazione. In caso contrario, il diritto ai contributi per la registrazione e la valutazione della caratteristica zootecnica decade e gli aiuti finanziari già versati devono essere restituiti.

Art. 21 Caratteristiche zootecniche, aliquote d’indennità per gli aiuti

finanziari e rispettiva modifica

1 Le caratteristiche zootecniche di cui all’articolo 20 e le aliquote d’indennità secondo gli articoli 18-20 sono stabilite nell’allegato 1.

2 L’UFAG può modificare l’allegato 1. Le organizzazioni di allevamento riconosciute possono presentare all’UFAG una domanda di modifica dell’allegato 1 per la prima volta entro il 30 giugno 2027 e successivamente ogni due anni entro il 30 giugno.

3 Per gli aiuti finanziari di cui agli articoli 18-20, per ogni razza gestita le organizzazioni di allevamento riconosciute devono comunicare all’UFAG, entro il 31 ottobre dell’anno che precede quello di contribuzione, utilizzando l’apposito modulo, le seguenti stime per il prossimo anno di contribuzione:

a. il numero di animali iscritti nel libro genealogico che danno diritto ai contributi;

b. il numero delle caratteristiche zootecniche da registrare e valutare, compreso il numero di registrazioni per caratteristica zootecnica;

c. per le razze di equidi, il numero di puledri identificati e iscritti nel libro genealogico.

4 L’UFAG pubblica gli aiuti finanziari versati per organizzazione di allevamento e per misura.

Sezione 3: Conservazione delle razze svizzere

Art. 22 Tipi di contributi e pubblicazione

1 Sono versati i seguenti contributi:

a. aiuti finanziari per progetti limitati nel tempo volti alla conservazione delle:

1. razze svizzere,

2. razze che si erano estinte in Svizzera e che sono state nuovamente introdotte, sempre che la loro origine svizzera sia dimostrata;

b. indennità per la gestione di banche genetiche nazionali per la conservazione delle razze svizzere da parte di persone di cui all’articolo 26 capoverso 2;

c. aiuti finanziari per la conservazione delle razze svizzere di bovini, equidi, suini, ovini, caprini e api il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate».

2 L’UFAG pubblica, per ogni misura zootecnica, l’importo del contributo e il nome del beneficiario. Per gli aiuti finanziari di cui al capoverso 1 lettera c pubblica il nome dell’organizzazione di allevamento riconosciuta e l’importo totale versatole da destinare agli allevatori aventi diritto ai contributi.