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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali 916.310

e. caprini 5,4 %

f. camelidi del Nuovo Mondo 0,4 %

g. api 1,2 %

2 Se i fondi disponibili per una specie non sono sufficienti per versare gli aiuti finanziari in base alle aliquote d’indennità di cui all’allegato 1, le aliquote d’indennità per la specie interessata sono ridotte proporzionalmente.

Art. 16 Diritto ai contributi

1Gli aiuti finanziari di cui alla presente sezione sono versati alle organizzazioni di allevamento riconosciute.

2 Gli aiuti finanziari di cui alla presente sezione inferiori a 50 000 franchi all’anno per organizzazione di allevamento riconosciuta non vengono versati. Fanno eccezione gli aiuti finanziari alle organizzazioni di allevamento riconosciute di razze svizzere.

3 Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 18 o 19 e 20 sono vincolati gli uni agli altri, ovvero un’organizzazione di allevamento riconosciuta o riceve gli aiuti finanziari di cui agli articoli 18 o 19 e 20 oppure non riceve aiuti finanziari ai sensi di tali articoli.

Art. 17 Programma zootecnico

1 Per gli aiuti finanziari di cui alla presente sezione un’organizzazione di allevamento riconosciuta deve dimostrare che il suo programma zootecnico tiene adeguatamente conto degli ambiti redditività, qualità dei prodotti, efficienza delle risorse, impatto ambientale, nonché salute e benessere degli animali.

2 L’UFAG valuta il programma zootecnico rispetto a questi ambiti, in particolare se viene tenuto adeguatamente conto degli ambiti di cui al capoverso 1.

Art. 18 Tenuta del libro genealogico per bovini, inclusi i bufali, equidi,

suini, ovini, caprini e camelidi del Nuovo Mondo

1 Nel caso dei bovini, inclusi i bufali, degli equidi, dei suini, degli ovini, dei caprini e dei camelidi del Nuovo Mondo è versato un contributo per la tenuta del libro genealogico se nel periodo di riferimento l’animale in questione adempie le seguenti condizioni:

a. è in vita ed è iscritto in un libro genealogico;

b. i suoi genitori e nonni sono iscritti o menzionati in un libro genealogico della medesima razza;

c. ha una quota di geni della relativa razza di almeno l’87,5 per cento;

d. su di esso è stata registrata almeno una caratteristica zootecnica di cui all’allegato 1 numero 2;

d. non è castrato.

2 In via suppletiva devono essere adempiute le seguenti condizioni: