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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali 916.310

d. caprini:

1. per animale maschio 80 franchi

2. per animale femmina - con esame dell’attitudine latti-

fera 47 franchi

3. per animale femmina, senza esame dell’attitudine latti-

fera 40 franchi

4 Se l’importo massimo di 4 750 000 franchi non è sufficiente, gli aiuti finanziari di cui ai capoversi 2 e 3 sono ridotti proporzionalmente per tutte le specie.

5 Se per una regina o una regina fucaiola vengono già versati aiuti finanziari per la genotipizzazione ai sensi dell’articolo 20, questi sono detratti dal contributo per la conservazione delle razze svizzere.

Art. 31 Grado di consanguineità

1 Il grado di consanguineità va calcolato sulla base dei dati relativi all’ascendenza o della tipizzazione del singolo nucleotide.

2 Se viene calcolato sulla base dei dati relativi all’ascendenza devono essere presi in considerazione tutti gli antenati dell’animale, tuttavia almeno tre generazioni.

3 Se viene calcolato sulla base della tipizzazione del singolo nucleotide, il calcolo deve essere eseguito secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente e si devono utilizzare migliaia di singoli nucleotidi polimorfici distribuiti uniformemente nel genoma.

Art. 32 Conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico»

o «minacciate»: versamento degli aiuti finanziari

1 Chi intende ricevere aiuti finanziari per la conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» deve farne richiesta presentando una domanda all’organizzazione di allevamento riconosciuta in questione. La domanda deve essere presentata, una sola volta, nell’anno a partire dal quale l’avente diritto ai contributi intende ricevere gli aiuti finanziari.

2 Ha diritto ai contributi:

a. nel caso di bovini, equidi, suini, ovini e caprini: chi, al momento della nascita del primo discendente nato vivo da un genitore nel periodo di riferimento, è proprietario di tale genitore;

b. nel caso delle api: chi, al momento della fecondazione della prima discendente fecondata nel periodo di riferimento di una regina, è proprietario di tale regina.

3 L’organizzazione di allevamento riconosciuta

a. verifica il diritto ai contributi;

b. richiede all’UFAG di versare gli aiuti finanziari sulla base di un elenco dei genitori, maschi e femmine, o delle regine e delle regine fucaiole, per i quali vanno versati aiuti finanziari nel periodo di riferimento in questione.