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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali 916.310
4 Nell’arco di un periodo di riferimento, per animale o regina può essere richiesto il versamento di un solo aiuto finanziario per la conservazione.
5 L’UFAG versa gli aiuti finanziari all’organizzazione di allevamento riconosciuta. Questa versa gli aiuti finanziari per la conservazione agli aventi diritto ai contributi al più tardi 60 giorni dopo averli ricevuti dall’UFAG.
6 L’organizzazione di allevamento riconosciuta comunica all’UFAG, entro il 31 ottobre dell’anno che precede quello di contribuzione, il numero stimato di animali maschi e femmine o il numero di regine e delle regine fucaiole, per i quali vanno versati aiuti finanziari per la conservazione.
7 L’UFAG pubblica gli aiuti finanziari versati alle organizzazioni di allevamento riconosciute.
Sezione 4: Aiuti finanziari per progetti di ricerca limitati nel tempo nel settore dell’allevamento
Art. 33
1 Per progetti di ricerca limitati nel tempo nel settore dell’allevamento vengono versati complessivamente al massimo 1 000 000 franchi all’anno.
2 Gli aiuti finanziari per progetti di ricerca limitati nel tempo nel settore dell’allevamento sono versati alle organizzazioni di allevamento riconosciute e agli istituti di scuole universitarie federali e cantonali.
3 Gli aiuti finanziari di cui alla presente sezione possono essere versati a un’organizzazione di allevamento riconosciuta solo se a tale organizzazione vengono versati anche aiuti finanziari di cui alla sezione 2.
4 Per ogni aiuto finanziario versato l’UFAG pubblica il nome del beneficiario e l’importo dell’aiuto finanziario.
Capitolo 4: Utilizzo di dati per scopi scientifici
Art. 34
1 Per il periodo in cui sono sostenute con aiuti finanziari di cui agli articoli 18-20, 22 capoverso 1 lettera a o b, oppure 33, le organizzazioni di allevamento riconosciute devono mettere a disposizione per scopi scientifici, su richiesta e in forma anonimizzata, i dati riguardanti le caratteristiche zootecniche per le quali sono versati aiuti finanziari di cui all’articolo 18.
2 Possono acquisire dati di dati di cui al capoverso 1 le organizzazioni di allevamento riconosciute, gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali, nonché Agroscope. Ne fanno richiesta alle organizzazioni di allevamento di cui al capoverso 1.
3 La fornitura di dati di cui al capoverso 1 può essere negata laddove potrebbero essere divulgati segreti d’affari o di fabbricazione.