Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine
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5 Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV), RS 916.20
5.1 Situazione iniziale
L’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV) contiene le disposizioni fondamentali nel settore della salute dei vegetali e mira a proteggerli da organismi nocivi particolarmente pericolosi. In base
all'accordo agricolo, la Svizzera deve avere disposizioni sulla salute dei vegetali equivalenti a quelle dell'Unione europea (UE) e di conseguenza le modifiche alle prescrizioni dell'UE vengono
regolarmente recepite nel diritto sulla salute dei vegetali svizzero, adeguandole, se necessario, alle condizioni del nostro Paese. Le esperienze maturate nell’esecuzione delle disposizioni del diritto sulla salute dei vegetali hanno evidenziato che occorre precisare e completare singoli articoli.
5.2 Sintesi delle principali modifiche
L’OSalV vigente prevede che in caso di sospetto di infestazione da un organismo da
quarantena, le merci o le colture possono essere messe in quarantena, sequestrate,
valorizzate o distrutte. Le esperienze degli scorsi anni hanno dimostrato che in alcuni casi anche un divieto di coltivazione o di piantagione di piante ospiti sarebbe necessario,
opportuno e adeguato in una particella che potrebbe essere infestata da un organismo da quarantena o dal suo vettore. Si propone pertanto di sancire nell’OSalV un divieto di
coltivazione e di piantagione preventivo in caso di sospetto di infestazione.
In caso di infestazione da un organismo da quarantena in un'azienda omologata dal Servizio fitosanitario federale (SFF) nell'ambito del sistema del passaporto fitosanitario o dell'ISPM 15, la competenza è del SFF. Attualmente questo vale anche se le merci per le quali l'azienda necessita di un’omologazione da parte del SFF non sono note come ospiti dell'organismo da quarantena e si può escludere che esso possa infestarle. In questi casi la competenza è del servizio cantonale competente.
Se vi sono serie difficoltà nell’approvvigionamento di determinate merci con obbligo di
passaporto fitosanitario deve essere possibile rilasciare autorizzazioni eccezionali per
importarle dall’UE e per metterle in commercio all’interno della Svizzera, sempreché si possa escludere la diffusione di organismi da quarantena.
5.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 2 lettera gbis
L’espressione «zona infestata» non è definita allo stesso modo nell’UE1 e nell’OSalV. Il testo viene dunque precisato affinché sia chiaro che in Svizzera l’espressione «zona infestata» viene utilizzata soltanto in caso di misure di contenimento e non in relazione a misure di eradicazione.
Articolo 12
Poiché la lotta contro gli organismi da quarantena prioritari al di fuori delle aziende omologate è di competenza dei servizi cantonali, è opportuno che il servizio cantonale competente (non l’ufficio federale competente) informi il pubblico e le persone interessate (ovvero: aziende, Comuni, persone, associazioni, eccetera, interessati dalle misure) riguardo alle misure già prese, o ancora da prendere, contro un organismo da quarantena prioritario. Le esperienze degli scorsi anni hanno evidenziato che questa procedura si è dimostrata valida nella pratica. Di conseguenza, anche in futuro l’ufficio federale competente informerà riguardo alla presenza dell’organismo da quarantena prioritario e sensibilizzerà il pubblico sul pericolo che esso comporta. Il testo dell’ordinanza è riformulato in tal senso.
1 Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, versione della GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4-104, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/625, GU L del 7.4.2017, pag. 1.